La legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2021 volta a contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna (terza e ultima parte)

   dell’Avv. Dario Antonacci

(Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)

Al fine di ottenere il beneficio economico di cui all’art. 3 è necessario il rispetto di determinati requisiti in parte richiesti dalla norma in parola ed in parte richiesti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale7 adottata ai sensi e per gli effetti del comma 7 del medesimo articolo.

In tal senso, l’art. 3 dispone il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per un triennio, di un contributo economico pari ad € 2.500,00 annui, per ogni nucleo familiare che, entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda, trasferisce la residenza di almeno un componente del nucleo originario in uno dei Comuni inseriti nell’elenco sopradetto e la mantiene, unitamente alla dimora abituale, per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l’intero periodo di riferimento, che viene erogato annualmente in un’unica soluzione per un massimo di tre anni che si computano dall’avvenuto cambio di residenza.

I componenti del nucleo familiare originario, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso di determinati requisiti e, nello specifico, in primo luogo deve trattarsi, alternativamente, di cittadini italiani, di uno Stato dell’Unione europea o di stranieri con regolare permesso di soggiorno. Inoltre, al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri con lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria e, in secondo luogo, viene richiesta la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero si deve trattare di cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia.

Invece, per coloro che sono già residenti sul territorio regionale, il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti.

Ai fini del conseguimento del contributo, inoltre, è necessario che il nucleo familiare dichiari e dimostri che l’immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione, di comodato o da altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficiario. Tuttavia, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito, fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Al pari dei requisiti richiesti per !”‘Assegno di natalità”, anche i requisiti per beneficiare degli “Incentivi per i nuovi residenti”‘ devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere conservati per tutta la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo.

Aspetto rilevante assume il comma 5 dell’art. 3. In quest’ottica è da porre in evidenza come il legislatore regionale abbia voluto incrementare ulteriormente l’incentivo prevedendo il raddoppio del beneficio economico in parola qualora il nucleo richiedente avvii, nel piccolo Comune montano di nuova residenza, un’attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.

La presentazione della domanda per la concessione dell’incentivo in parola, da presentarsi tramite SPID compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo8, deve essere inoltrata da uno dei componenti del nucleo familiare purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini dell’incentivo in parola.

Una volta presentata la domanda, entro 60 giorni dall’acquisizione, la struttura regionale preposta procede all’istruttoria e alla verifica dell’ammissibilità e comunica al soggetto richiedente l’accoglimento o, in caso contrario, gli eventuali motivi ostativi che causano il rigetto della stessa. Solo a seguito della trasmissione dei certificati di residenza, che attestano la nuova residenza e l’inizio della nuova attività imprenditoriale nel Comune prescelto, la Regione provvede ad accreditare l’incentivo concesso sul conto corrente indicato.

Per quanto concerne l’erogazione dell’incentivo, che sarà effettuato con modalità “a sportello”, quindi senza preventiva graduatoria, questa tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, delle successive comunicazioni di avvenuto cambio di residenza e, in caso di avvio di attività imprenditoriale, del certificato di inizio attività della Camera di Commercio, requisiti che devono essere mantenuti per tutta la durata del godimento del beneficio. L’erogazione, inoltre, avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili, pari ad € 750.000,00 per l’anno 2022.

Pertanto, gli obblighi imposti ai richiedenti sono di trasferire la residenza e la dimora abituale in un Comune interessato entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda di almeno un componente del nucleo originario, di trasmettere al servizio regionale competente della Regione Abruzzo i certificati di residenza del Comune prescelto ed il certificato di inizio attività della Camera di Commercio e di garantire il mantenimento della residenza e della dimora abituale nel Comune prescelto per almeno cinque anni nonché di garantire che l’attività imprenditoriale eventualmente intrapresa si svolga nel Comune prescelto per almeno tre anni.

Nondimeno, vi sono alcuni aspetti da considerarsi comuni tanto per il beneficio di cui all’art. 2

“Assegno di natalità” quanto per il beneficio di cui all’art. 3 “Incentivi per i nuovi residenti’.

In primo luogo, giova sottolineare la cumulabilità dei due differenti contributi, tanto tra di essi quanto con altri ed ulteriori contributi disposti per le medesime finalità e, dunque, aventi la stessa natura.

Vi è data la facoltà, poi, agli enti locali, di integrare con proprie risorse l’importo sia del contributo di cui all’art. 2 che dell’incentivo di cui all’art. 3.

I piccoli Comuni di montagna interessati nonché le Aziende sanitarie locali (queste ultime limitatamente all”‘Assegno di natalità”) assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso agli incentivi. Vi sono anche alcuni obblighi che sorgono in capo ai soggetti beneficiari di entrambi gli incentivi. Ordunque, l’obbligo per i beneficiari di agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte della regione Abruzzo nonché da parte degli enti locali interessati e di fornire, altresì, per tutto il periodo di fruizione del beneficio, tutte le informazioni e la documentazione richiesta nonché l’obbligo di comunicare al Comune interessato ed al servizio competente della Regione Abruzzo ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti e necessaria per l’ottenimento degli incentivi previsti dal provvedimento normativo regionale in parola.

Altro aspetto comune è rappresentato dalla disciplina dei controlli e delle sanzioni.

Di conseguenza, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7, dell’art. 2 del provvedimento m parola, nonché ai fini previsti parimenti dal comma 7 dell’art. 3, la Giunta regionale ha approvato il Protocollo d’intesa9 tra la stessa Regione Abruzzo, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani – delegazione Abruzzo) e l’UNCEM Abruzzo finalizzato a disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione nonché le competenze in merito ai controlli. In tal senso, il Protocollo d’intesa dispone che la Regione Abruzzo provvederà ad effettuare i controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti tanto nelle domande per !”‘Assegno di natalità”, ex art. 2, quanto nelle domande per gli “Incentivi per i nuovi residenti”, ex art. 3. Inoltre, la Regione Abruzzo si riserva di effettuare ogni ulteriore controllo, verifica e/o ispezione che si rendano necessari al fine di accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti dalla legge medesima.

Nello specifico, in relazione ai controlli, i Comuni montani interessati dalle misure di cui alla legge regionale n. 32 del 2021, al ricevimento da parte della Regione Abruzzo dei nominativi dei soggetti potenzialmente ammessi al contributo, attivano le verifiche sui dati anagrafici, sull’effettiva residenza e sulla dimora abituale dei soggetti richiedenti, nonché sullo stato di famiglia, effettuando gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche a mezzo di opportuni sopralluoghi da parte degli organi competenti, verificando l’esistenza di ruoli di competenza comunale e potranno chiedere, altresì, copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, sia dell’immobile destinato a dimora abituale che dell’immobile ove è ubicata l’attività imprenditoriale eventualmente intrapresa, nonché copia delle relative bollette.

Detti controlli, potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo.

All’esito delle verifiche effettuate, qualora dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i Comuni interessati, devono dame tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale.

L’art.5, della legge regionale n. 32 del 2021, invece, si occupa di regolamentare l’attività di rendicontazione della Giunta regionale, al fine di valutare l’impatto delle misure poste in essere dalla norma da ultima menzionata, sulla base dei dati raccolti, con l’obiettivo di assumere eventuali opportune determinazioni per migliorare gli effetti della norma.

Concludendo, si rende necessario evidenziare come la Regione Abruzzo, mediante la previsione contenuta nell’art. 7 della norma in oggetto prevede uno stanziamento complessivo pari ad € 1.500.000,00 per l’esercizio 2022 nonché uno stanziamento complessivo pari ad € 1.000.000,00 per l’esercizio 2023 mentre per gli anni successivi al 2023 si dovrà provvedere con legge di bilancio.

7 cfr. Delibera di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 106 del 28.2.2022 “Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32: “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”. Approvazione schema di Avviso contenente i criteri e le modalità di assegnazione dell’incentivo per i nuovi residenti di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2021.

8 sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

9 cfr. Delibera di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 104 del 28.2.2022 “Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32: Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna. Approvazione Schema protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, ANCI Abruzzo e UNCEM Abruzzo di cui all’art. 2 della L.R. n. 32/2021.

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