Musicoterapia per portatore di handicap: deducibile?

Spese per musicoterapia in favore del portatore di handicap: quando possono essere fiscalmente deducibili?

di Simone Gallo (Febbraio 2019)

In argomento di spese fiscalmente deducibili sostenute in favore di persone portatrici di handicap, una particolare attenzione merita di essere dedicata all’attività di musicoterapia che al pari dell’ippoterapia viene considerata interamente deducibile dal reddito complessivo, anche qualora l’impegno economico sia stato sostenuto dai familiari del disabile e anche se quest’ultimo non sia fiscalmente a carico. L’articolo 10, co. 1, lett. b, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede infatti la deduzione delle “spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2006 ha poi chiarito che si considerano spese di assistenza specifica i compensi erogati a personale paramedico abilitato (ossia infermieri professionali), o a personale autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (come possono essere i prelievi ai fini di analisi, le applicazioni con apparecchiature elettromedicali, le attività riabilitative, etc.), precisando altresì che, in via generale, le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le prestazioni stesse, “oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria”.

Focalizzando l’attenzione sul tema delle spese sostenute per le prestazioni di musicoterapia e di ippoterapia dirette al conseguimento di finalità riabilitative dei soggetti portatori di handicap, il Ministero della Salute ha precisato che “tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente”. Sul punto pertanto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2012 ha chiarito che, in assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti a esercitarle, le prestazioni di musicoterapia e ippoterapia possono essere ammesse in deduzione qualora sussistano due specifiche condizioni: la prima è che la necessità di tali attività per la cura della patologia da cui è affetto il portatore di handicap sia attestata da un medico; la seconda è che le suindicate terapie siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, etc.) o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Affinché quindi si possa fruire della deduzione delle spese, sarà necessario esibire la prescrizione del medico nonché la fattura del centro specializzato presso cui è stata eseguita la musicoterapia o l’ippoterapia, dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

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