La tutela delle vittime di violenza domestica Codice rosso (parte 2)

del dott. Dario Antonacci (Giurista e Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)

 

(…) Per contro, in riferimento all’inasprimento delle sanzioni, relativamente a determinate fattispecie delittuose disciplinate dal codice penale, già prima dell’entrata in vigore del Codice rosso, giova porre in evidenza che sono state apportate modifiche rilevanti in tal senso. A tal proposito, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.), da una forbice compresa nel minimo in due anni e nel massimo in sei anni, ora viene punito con la reclusione da tre a sette anni, ex art. 9, mentre, il reato di atti persecutori (612-bis c.p.) ossia lo stalking, se precedentemente era punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, ora viene sanzionato con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, come disposto, anche in tal caso, dall’art. 9. Oltre ai detti reati, vengono inasprite le sanzioni per chi ha commesso il delitto di violenza sessuale. E invero, come disposto ai sensi dell’art. 13 della novella legislativa, la violenza sessuale (609-bis c.p.), viene ora punita con la reclusione da sei a dodici anni, in luogo della forbice che andava da cinque a dieci anni, aumentando le pene anche per ciò che concerne le ipotesi aggravate, vale a dire se il soggetto che subisce la violenza è un minore e, invece, la violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.), se prima veniva punita con la reclusione da sei a dodici anni, ora viene sanzionata con la reclusione da otto a quattordici anni.

Del resto, occorre rilevare che, l’art. 11, della legge n. 69 del 2019, modifica la sanzione correlata al delitto di omicidio, disciplinato ex art. 577 del codice penale, andando ad ampliare la rosa delle circostanze aggravanti, includendovi i casi ove il delitto in analisi viene commesso contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva applicando, anche in tali casi, la pena dell’ergastolo.

Ciò posto, è bene sottolineare come, affinché la tutela offerta con la legge n. 69 del 2019 abbia piena attuazione, mediante la previsione dell’art. 5, viene disposto che la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino, presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati sopra elencati, o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per gli stessi reati condannati.

Altro aspetto rilevante, della novella legislativa, è rappresentato dalla modifica che viene apportata, con la previsione dell’art. 6, alla disciplina della sospensione condizionale della pena, ex art. 165 del codice di procedura penale. Ebbene, nei casi di condanna per i delitti sopra elencati, fatta eccezione, anche in tale evenienza, per il revenge porn, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tali tipi di reati disponendo, inoltre, che, gli oneri derivanti dalla partecipazione ai detti corsi, sono a carico del condannato.

Il legislatore, peraltro, ha ritenuto opportuno incrementare le dotazioni del Fondo degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie, dando così un segnale di tutela anche dal punto di vista economico. In quest’ottica, l’art. 8 della norma in analisi, dispone che la dotazione del fondo è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

L’art. 14 della legge n. 69 del 2019 interviene prevedendo l’inserimento dell’art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale. Ordunque, il disposto normativo da ultimo menzionato, il quale disciplina la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, prevede che, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti relativamente a fattispecie delittuose in epigrafe riportate, è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.

All’uopo, l’art. 15, ritocca, diversi articoli del codice di procedura penale. Nello specifico, l’art. 90-ter, estende, con l’aggiunta del comma 1-bis, l’obbligo di immediata comunicazione alla persona offesa, relativamente ai reati in epigrafe menzionati, fatta eccezione per il delitto di revenge porn, che ne abbia fatto richiesta, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva.

Per ciò che concerne, invece, l’art. 282-ter, del medesimo codice, volto a disciplinare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice, con il provvedimento che dispone il divieto in parola, prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo le applicazioni delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis del codice di procedura penale, al fine di dare piena attuazione alla tutela della persona offesa.

Conseguentemente, altra modifica, dettata parimenti dall’art. 15 del Codice rosso, riguarda l’art. 282-quater del codice di procedura, il quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, dispone che i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa debbono essere comunicati oltreché alla persona offesa anche al difensore di quest’ultima, ove nominato, e lo stesso vale, altresì, nel caso di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali, ex art. 299 del codice di procedura penale, nonché nel caso in cui, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, debba essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti di cui sopra, con la solita eccezione per il revenge porn, ex art. 659 del codice di procedura penale.

Nondimeno, alla luce dell’art. 17 del provvedimento legislativo in oggetto, vengono apportate modifiche anche all’art. 13-bis della legge n. 354 del 1975, volto a disciplinare la rubrica “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”, così rinominata. Asseritamente, viene riconosciuta la possibilità per i condannati, tra gli altri, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori, di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, con la conseguenza che, la partecipazione a tale trattamento, è valutata ai fini della concessione di determinati benefici. Cosicché, per i condannati, viene ampliato il novero dei delitti, in ordine ai quali, viene a configurarsi l’applicabilità del trattamento psicologico testé menzionato.

La clausola di invarianza finanziaria, prevista ex art. 21, infine, dispone che, dall’attuazione delle disposizioni del provvedimento normativo de quo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica di modo che, le amministrazioni interessate, provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (fine)


PRIMA PARTE https://ilsorpassomts.com/2020/03/10/la-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e-di-genere-fornita-dal-cosiddetto-codice-rosso-parte-1/


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