Condomino: accollo dei debiti dei morosi
a cura dell’avvocato Vittoria Luciani
Gentile Redazione,
abito in un condomino a Montesilvano, e vi sono due morosi che non versano da tempo le spese condominiali anche quelle relative alla utenza acqua; l’amministratore, per rientrare del debito e per evitare spiacevoli inconvenienti, ci ha proposto di ripartirli tra tutti gli altri condomini, sulla base dei millesimi posseduti, ma io non sono per niente d’accordo, anche perché in famiglia lavoro solo io. Mi chiedo se sono tenuta comunque all’esborso anche se in sede di approvazione di delibera assembleare, mi dovessi dichiarare contraria, e di quanti voti necessiti la delibera per essere approvata.
Grazie mille e saluti. Giusy C.
Cara Giusy,
da come scrive, suppongo che l’Amministratore abbia già tentato un recupero diretto nei confronti dei morosi, e che questa soluzione sia stata ritenuta antieconomica (per gli elevati costi da affrontare ad es. per un pignoramento immobiliare) o difficile (perché i morosi non lavorano e non hanno ulteriori beni da aggredire, ad esempio, un’automobile).
In ogni caso, è facoltà del Condominio, se i morosi non pagano le spese da oltre sei mesi, sospendere i servizi comuni suscettibili di godimento separato, in autotutela, ai sensi dell’art. 63, comma 3, disp. att. Codice civile, senza alcun provvedimento giurisdizionale, anche se per lo scrivente è la via preferibile.
Sospensione che può riguardare non solo l’accesso ai posti auto attribuiti nominalmente ai condomini ma anche i servizi relativi alla utenza acqua, seppure ritenuti essenziali, salvo garantire ai morosi la disponibilità di cinquanta litri giornalieri di acqua (ex multis Ordinanza del Tribunale di Pescara del 2-5-2022), sempre che ricorrano la morosità protratta per oltre un semestre e la fruibilità separata dei servizi comuni.
L’Assemblea, tra l’altro, può decidere, con la maggioranza degli intervenuti, che rappresentano almeno un terzo del valore, di sospendere le iniziative per la riscossione forzosa, ai sensi dell’art. 1129 co.9, c.c., cosi come modificato dalla Legge di Riforma del Condominio n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ed in tal caso, potrà ritenere necessarie delle anticipazioni da parte degli altri condomini che saranno restituite quando le azioni per il recupero del credito saranno riprese ed avranno successo.
La maggioranza richiesta, anche in questo caso, è quella semplice e la relativa deliberazione vincola non solo i contrari ma anche gli astenuti e gli assenti.
L’Assemblea però non ha il potere di rinunciare al credito per spirito di liberalità, così come accadeva prima della riforma del Condominio, difatti la norma citata impone all’amministratore di agire per la riscossione forzosa dei contributi condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea per i motivi appena accennati sopra.
Distinti saluti
Avv. Vittoria Luciani
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