LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO – DISABILITÀ

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

di Simone Gallo

La legge 104/92 rappresenta il principale riferimento normativo in materia di diritti, assistenza e integrazione sociale per le persone portatrici di disabilità. La legge-quadro si apre con il richiamo alle finalità della Repubblica di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona portatrice di handicap, di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, di prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscano lo sviluppo, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali, nella volontà di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, oltre che la tutela giuridica ed economica della persona handicappata.

Nell’alveo delle plurime agevolazioni derivate dalla L. 104/92 merita una particolare notazione il tema dei benefici fiscali afferenti il settore auto.

Hanno diritto a usufruire di tali agevolazioni le persone non vedenti, ossia colpite da cecità assoluta o aventi un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (le differenti categorie di non vedenti sono individuate agli artt. 2, 3 e 4 della L. 138/2001 che fornisce le definizioni di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi) o le persone affette da sordità (indicate dall’art. 1, co. 2, della L. 381/1970); i disabili aventi handicap psichico o mentale che siano titolari di indennità di accompagnamento e i disabili affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (tali ultime due categorie sono riconducibili alla condizione di handicap in situazione di gravità descritta dall’art. 3, co. 3, della L. 104/92, certificata mediante verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap presso le ASL-INPS territorialmente competenti); i disabili aventi ridotte o impedite capacità motorie (per i quali il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo).

In prima analisi è possibile sintetizzare un gruppo di quattro strumenti di sostegno.

Una prima possibilità è offerta dalla detrazione Irpef del 19% applicabile alla spesa sostenuta dal disabile per l’acquisto del veicolo. Simile vantaggio fiscale è tuttavia applicabile per una sola vettura in un arco temporale di quattro anni decorrente dalla data di acquisto e per una spesa massima pari a € 18.075,99.

Simile detrazione può essere usufruita o per intero, nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato, o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Una seconda rilevante opportunità è rappresentata dall’applicazione dell’Iva agevolata nella misura del 4%, in luogo dell’ordinario 22%, sul prezzo di acquisto di vetture aventi cilindrata sino ai 2000 cc in caso di auto a benzina, o sino ai 2800 cc se avente motore diesel. È possibile usufruire del beneficio della riduzione IVA anche per le eventuali spese di adattamento di veicoli non adattati e già di proprietà del disabile. Anche in tema di IVA agevolata permane la condizione per la quale il beneficio può essere applicato per una sola volta nell’arco dei quattro anni decorrenti dall’acquisto del veicolo e solo per l’acquisto di mezzi intestati direttamente alla persona del disabile o al familiare cui egli sia fiscalmente a carico.

Ulteriore agevolazione è poi costituita dall’esenzione dal pagamento del bollo auto. Anche per potersi avvalere di tale beneficio occorre l’osservanza di due condizioni: la prima è che siano rispettate le limitazioni in tema di cilindrata della vettura già indicate per l’applicazione dell’IVA agevolata; la seconda è che il veicolo sia intestato al disabile o al familiare cui egli sia fiscalmente a carico. In presenza di più mezzi intestati alla persona del disabile, l’esenzione spetterà soltanto per uno di essi, per il quale, pertanto, dovrà essere specificamente indicata la targa in sede di presentazione della documentazione necessaria.

Un ultimo mezzo di sostegno in favore dei portatori di disabilità è dato dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione dovuta al PRA sia per la prima iscrizione di una vettura di nuovo acquisto sia per la registrazione del passaggio di proprietà di veicoli usati. Affinché si possa usufruire dell’esenzione deve trattarsi di veicolo destinato al trasporto o alla guida di disabili e spetta anche nell’ipotesi che la vettura sia intestata al familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico. Il beneficio non spetta, invece, per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Un elemento ricorrente, che accomuna diverse tra le agevolazioni appena indicate, è rappresentato dalla possibilità che a beneficiare degli strumenti fiscali, in luogo della persona portatrice di handicap, sia il familiare cui sia fiscalmente a carico. Affinché tale condizione possa concretizzarsi è tuttavia necessario che sussistano dei precisi presupposti. Per poter essere considerato fiscalmente a carico di un familiare occorre che il disabile abbia un reddito annuo complessivamente non superiore a € 2.840,51, limite per il cui computo vanno esclusi i redditi esenti quali, a titolo di esempio, le indennità di accompagnamento, le pensioni sociali o le pensioni e gli assegni erogati a ciechi civili, sordi e invalidi civili. Qualora si verificasse il superamento del limite di reddito indicato, le agevolazioni fiscali spetterebbero unicamente alla persona con disabilità.

Attenzione: il contenuto dell’articolo ha carattere esclusivamente informativo e non esaustivo, e non può essere inteso come espressione di un parere, di una consulenza o di una indicazione professionale. L’Autore declina ogni responsabilità per inesattezze, errori o omissioni nonché per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all’uso delle informazioni riportate nell’articolo.

Lascia un commento