La legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2021 volta a contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna (seconda parte)
dell’Avv. Dario Antonacci (Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)
(..continua) Ferme restando, dunque, le finalità e l’oggetto della legge regionale n. 32 del 2021 pare doveroso portare in rassegna quelli che sono i due interventi di natura economica introdotti dal provvedimento normativo da ultimo menzionato e, a tal fine, occorre volgere l’attenzione all’art. 2 e all’art. 3 che disciplinano rispettivamente “‘Assegno di natalità” e gli “Incentivi per i nuovi residenti”.
Il primo dei due interventi di carattere economico è espressamente disciplinato dall’art. 2 della legge regionale in analisi ed è denominato “Assegno di natalità”. La finalità specifica di detta misura è quella di favorire l’incremento delle nascite e di valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna che è istituita a decorrere dal 1.1.2022.
Tale assegno è corrisposto in un’unica soluzione per dodici mensilità fino ad un massimo di € 2.500,00 annui e spetta per ciascun figlio nato a decorrere dal 1.1.2022 fino al compimento dei tre anni del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dalla stessa data fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni, anche nei casi di parto plurimo, adozione o affido di più minori di età inferiore ai tre anni e anche nei casi di nati, adottati o affidati all’interno dello stesso nucleo familiare nell‘arco del triennio.
In caso di riconoscimento, l’Assegno di natalità sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda, per un massimo di 36 mensilità.
In ordine all’entità dell’Assegno di natalità di cui alla Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2021 giova porre in evidenza che vi sono diversi scaglioni. Pertanto saranno corrisposti € 2.500,00 annui in favore dei nuclei familiari in cui il figlio sia riconosciuto disabile grave3, ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età ed anche in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore.
Saranno corrisposti, invece, € 2.400,00 annui in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido mentre per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo saranno corrisposti€ 2.300,00 annui.
Al fine di ottenere il beneficio economico di cui all’art. 2 è necessario il rispetto di determinati requisiti in parte richiesti dalla norma in parola ed in parte richiesti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale4 adottata ai sensi e per gli effetti del comma 7 del medesimo articolo.
In particolare, è indispensabile che i richiedenti, vale a dire i genitori del minore, debbono essere entrambi in possesso alternativamente della cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell‘Unione europea o deve trattarsi di stranieri con regolare permesso di soggiorno. Inoltre, al detto beneficio possono accedere anche gli apolidi e gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (forma di protezione in favore di un soggetto non rifugiato che viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave).
A ciò si aggiunga che gli stessi devono avere la residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell‘elenco di cui sopra. A tal proposito possono presentare domanda anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei Comuni ricompresi nell’elenco, entro 90 giorni dalla nascita o dalla di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un Comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune inserito nel detto elenco e la mantengono per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale5, pena la decadenza dal beneficio e l‘obbligo di restituzione delle somme già percepite.
È necessaria, altresì, la convivenza con il figlio nato, adottato o affidato, infatti figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.
Sotto il punto di vista economico-patrimoniale, invece, è richiesto che il valore dell‘indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad € 25.000,00 annui e in caso di superamento di tale soglia l‘erogazione dell‘assegno verrà sospesa con il conseguente recupero delle somme corrisposte nell‘anno di riferimento.
Infine, è necessario non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
Tutti i detti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutta la durata dell‘erogazione del beneficio in modo continuativo. L’erogazione del detto beneficio segue un ordine di priorità e, in particolare, viene privilegiato il nucleo familiare in cui il nascituro o il minore adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ovvero il nucleo familiare comprendente uno più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età. A seguire, l’ordine che viene seguito è il seguente: nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore, nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido, nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo e, infine, nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al secondo.
Alla luce del comma 5 dell’art. 2, l’ordine di priorità citato è applicato dapprima ai nuclei familiari già residenti in un piccolo Comune di montagna del territorio regionale e, successivamente, ai nuclei familiari in cui i genitori del nascituro o del minore adottato o in affido intendono trasferire la propria residenza, per almeno cinque anni, in uno dei detti Comuni.
La domanda per l’assegno di natalità può essere presentata alternativamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, dall‘affidatario (in caso di affidamento temporaneo), dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenne o incapace) o dal tutore autorizzato dall’organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori.
Per quanto concerne i termini per la presentazione della domanda in analisi, a pena di esclusione, questa, deve essere presentata, compilando l‘apposito modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo6, tramite SPID, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1.1.2022 e fino alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla DGR n. 80 del 22.2.2022 potrà essere concessa una proroga della durata massima di 30 giorni. Invece, per i genitori che intendono trasferire la propria residenza in un Comune montano rientrante nell’elenco approvato dalla Giunta regionale, ivi mantenendola per almeno cinque anni unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l’assegno deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dall’avvenuto cambio di residenza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 che disciplina la “Promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani per l’apertura di ambulatori pediatrici” il legislatore regionale ha inteso, al fine di sostenere e favorire la tutela della salute e la prevenzione delle malattie della popolazione in età pediatrica e, quindi, di riflesso al fine di sostenere la genitorialità, sottolineare l‘impegno della Regione stessa alla promozione di intese tra le Asl e i Comuni montani interessati dal presente provvedimento normativo per la messa a disposizione e per l‘allestimento di locali idonei alle attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria, in cui sia possibile, per lo specialista, effettuare prestazioni sanitarie per quota parte delle ore di servizio settimanale, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, dei contratti di lavoro e in accordo con le organizzazioni sindacali.
A ciò si aggiunga che, sempre con il chiaro intento di tutela della salute dei cittadini m età pediatrica residenti nei Comuni montani interessati, l‘art. 6 della norma regionale in analisi indica alle Asl l’indirizzo da seguire affinché queste modifichino, per i Comuni montani interessati, i parametri, in relazione ai numero di bambini e ragazzi residenti, che determinano la carenza o meno di un ambito distrettuale costituito per l’erogazione delle prestazioni della pediatria, di modo che le Asl, ricorrendo requisiti meno stringenti, possano procedere all’inserimento di un pediatra di libera scelta sulla base di un meccanismo derogatorio a quello utilizzato ordinariamente, talché anche in casi in cui non ricorrano i requisiti richiesti in via ordinaria è possibile inserire un pediatra di libera scelta nei Comuni inseriti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2 della norma in parola. Fermo restando, dunque, il beneficio previsto dall’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2021, vale a dire “‘Assegno di natalità“, pare ora doveroso volgere l‘attenzione sull‘ulteriore beneficio previsto dal provvedimento normativo da ultimo menzionato, disciplinato dall‘art. 3 e denominato “Incentivi per i nuovi residenti”.
Detto incentivo di natura economica viene, come già accennato, attuato al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali della Regione Abruzzo e, quindi, con l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, incentivando, altresì, l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza nei Comuni interessati. (continua..)
3 cfr. art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“.
4 cfr. Delibera di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 80 del 22.2.2022 “Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32: Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna. Approvazione schema di Avviso contenente i criteri, le modalità e i termini per l’accesso da parte dei nuclei familiari all’assegno di natalità di cui all’art. 2 della LR. n. 32/2021”.
5 cfr. art. 43, comma secondo, cod. civ. ai sensi del quale “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale“, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l’indirizzo della sua abitazione principale e che, pertanto, la dimora altro non è che il luogo ove il soggetto effettivamente abita.
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