ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E DETRAZIONI D’IMPOSTA. LE NOVITA’ DEL 2022
di Damocle Garzarelli (Consulente del Lavoro)
L’assegno unico e universale diventa realtà dal mese di marzo 2022 e i soggetti appartenenti all’ampia platea di beneficiari individuata dal legislatore possono presentare le relative istanze dal 1° gennaio 2022. A prevederlo è il decreto legislativo n. 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità di richiesta ed erogazione della misura. Sono previste novità anche per il periodo di decorrenza, che va da marzo a febbraio di ciascun anno. La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale e deve essere presentata in modalità telematica all’INPS, ovvero presso gli istituti di patronato. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN, ovvero mediante bonifico domiciliato.
A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione dell’assegno unico e universale, riconosciuto ai nuclei familiari con figli a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Requisiti
L’assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
– frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
– rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolgimento del servizio civile universale.
L’importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Sono previste apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito. L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità
È corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Termini e decorrenze
L’assegno viene erogato a partire dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale e dovrà essere presentata a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
Importo erogato
Per ciascun figlio minorenne spetta un importo pari che va da:
– 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
– fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo variabile tra:
– 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
– e 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.
Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da:
– 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
– a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.
Tavola n. 1 – Casi particolari
Requisito |
Importo dell’assegno (max-min in base all’ISEE) |
Maggiorazione |
Figli minori disabili non autosufficienti |
105 euro |
|
Figli minori disabili gravi |
95 euro |
|
Figli minori disabili medi |
85 euro |
|
Figli disabili maggiorenni fino a 21 anni |
50 euro |
|
Figli disabili oltre 21 anni |
da 85 a 25 euro |
|
Entrambi genitori lavoratori |
30 euro per figlio, solo con ISEE fino a 40mila euro |
Tavola n. 2 – Esempi di calcolo
Nucleo familiare |
ISEE |
Assegno unico |
3 figli minori | 7.000 euro – monoreddito | 653 euro al mese |
4 figli | 15.000 euro – due redditi | 1.090 euro mensili |
3 figli | oltre 40.000 euro | 165 euro mensili |
Per consentire una transizione graduale è prevista anche una maggiorazione provvisoria per gli anni 2022, 2023, 2024 riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro, calcolata sulla base degli ANF percepiti nel 2021. L’importo così determinato viene erogato al 100% da marzo 2022, per i 2/3 da marzo 2023 e per 1/13 da marzo 2024 e primi due mesi del 2025.
L’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Requisiti di spettanza
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia;
d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda per il riconoscimento dell’assegno può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Tavola n. 3 – Caratteristiche e tutele
Caratteri della misura |
Previsioni di tutela |
Soggetti beneficiari | Nuclei familiari con figli |
Arco temporale di applicazione | Dal mese di marzo al mese di febbraio di ogni anno |
Presentazione della domanda | Dal mese di gennaio di ogni anno |
Compatibilità | – Reddito di cittadinanza (integrazione)
– Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Naspi |
L’assegno unico universale comporta il superamento dei precedenti benefici per i figli a carico, ivi comprese anche le detrazioni IRPEF per figli a carico. La nuova disciplina si applica, a regime, dal 1° marzo 2022: dal 1° gennaio al 28 febbraio nulla cambia rispetto al 2021; dal 1° marzo al 31 dicembre invece l’assegno universale assorbirà, per i figli fino a 21 anni, anche le detrazioni fiscali. Restano invariati i diritti per la detrazione, in dichiarazione dei redditi, delle spese sostenute per i familiari a carico: sarà sempre possibile detrarre le spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età, ad esempio quelle di istruzione, le spese mediche e sanitarie, le spese per l’abbonamento del trasporto pubblico.
Nell’ambito della riforma prevista dalla legge di Bilancio 2022, importanti modifiche interesseranno le famiglie con figli a carico e sta già ponendo qualche dubbio il rapporto tra il nuovo strumento di sostegno a favore dei genitori e le detrazioni per i figli a carico.
Infatti, con l’art. 3 della legge n. 46/2021 è stato introdotto l’assegno unico universale a superamento di precedenti benefici per i figli a carico e, nello specifico, con la nuova misura verranno soppressi gli assegni per il nucleo familiare, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e, per quello che qui più interessa per i soggetti toccati da questa novità, anche le detrazioni IRPEF previste per figli a carico dall’art. 12 TUIR.
In definitiva quindi in relazione all’anno 2022:
– per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio nulla cambia rispetto al 2021;
– dal 1° marzo al 31 dicembre si applicherà l’assegno universale che, per i figli fino a 21 anni, assorbirà le detrazioni fiscali.
Quando i familiari sono fiscalmente a carico
Non vi sono invece novità per il limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico e quindi i figli continueranno ad essere a carico se possiedono un reddito complessivo annuo, non superiore a 2.840,51 euro, in relazione ai figli di età superiore a 24 anni (4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni) mentre, per il 2022, nessuna modifica subiranno le detrazioni relative ai familiari a carico diversi dai figli, ovvero quelle per il coniuge e per i cd. “altri familiari a carico”.
Come cambiano le detrazioni fiscali
Peraltro, a decorrere dall’applicazione dell’assegno unico e universale saranno anche abrogate sia la maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età, sia quelle che prevedono un incremento della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico (essendo prevista in tal caso un apposito aumento dell’assegno unico e universale).
In definitiva, la normativa che regola l’assegno unico modifica le detrazioni per i carichi familiari facendo venire meno le detrazioni spettanti per i figli a carico che rientrano nel diritto di fruizione dell’assegno unico.
Vanno a decadere quindi le detrazioni per i figli fino a 21 anni di età che rientrano nell’attuazione del nuovo beneficio, ma restano invece completamente invariati i diritti per le detrazioni delle spese sostenute per i familiari a carico (anche per i figli) che accordano una detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi. Pertanto anche dopo l’introduzione dell’assegno unico si potrà ancora fruire delle detrazioni sulle spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età, come ad esempio quelle relative alle spese di istruzione, le spese mediche e sanitarie, le spese per l’abbonamento del trasporto pubblico, ecc.
Concludendo, la riforma conferma che le detrazioni d’imposta per familiari a carico, ove spettanti, sono rapportate su base mensile, e continuano a competere dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui le stesse sono cessate, mentre l’assegno unico e universale per i figli sarà erogato dall’INPS in seguito alla presentazione di un’apposita domanda.