Diritto al punto
A cura dell’avv. Vittoria Luciani
Gentile Redazione,
Questa estate sono stato vittima, come tanti, di una disavventura presso l’Aeroporto di Pescara.
Il 30 luglio avevo con la mia famiglia programmato una vacanza in Albania, avevamo prenotato un volo per quattro persone per la tratta Pescara- Tirana, ma arrivati in aeroporto, dopo aver fatto tutte le operazioni di rito, il volo WizzAir è stato cancellato. I passeggeri del volo sono stati abbandonati a loro stessi senza nessun servizio, famiglie con bambini piccoli si sono viste sfumare le vacanze programmate da tempo. Ora, oltre al rimborso del biglietto, abbiamo diritto ad un risarcimento?
Cordiali saluti
Giuseppe da Montesilvano
Caro Giuseppe, è stata una estate bollente per il trasporto aereo, caratterizzata da innumerevoli cancellazioni, anche dell’ultimo minuto.
Le compagnie aeree, dopo il periodo pandemico, non sono state in grado di fronteggiare le numerose richieste di prenotazione, ma questo non esclude che WizzAir avrebbe dovuto in ragione del regolamento europeo 261/2004, offrire una speciale tutela ai passeggeri per i disagi subiti.
Detta normativa, infatti, in caso di cancellazione, impone al vettore di offrire pasti e bevande, tenuto conto dei tempi di attesa, nonché sistemazione in hotel e relative spese di trasporto (dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa) nel caso di volo previsto per il giorno successivo.
Il personale della compagnia aerea avrebbe dovuto consegnare ad ogni passeggero, anche al check in, note informative scritte con tutte le regole su compensazione e assistenza.
Nel caso che occupa, la compagnia avrebbe dovuto rendere edotto il passeggero della possibilità di scegliere tra il rimborso integrale del prezzo del biglietto entro sette giorni e l’imbarco su volo alternativo anche in data successiva. Sorge con la cancellazione anche il diritto alla compensazione pecuniaria, una sorta di risarcimento che si va ad aggiungere al rimborso del prezzo del biglietto.
La compensazione varia a seconda della distanza della tratta, da un minimo di 250,00 euro (fino a 1.500 chilometri) a 600,00 euro (oltre i 3500 chilometri) fatta eccezione nei casi in cui la cancellazione si viene a determinare per circostanze straordinarie (come nel caso di maltempo o un allarme dovuto alla sicurezza) o se il volo alternativo proposto giunga a destinazione entro due ore dall’orario inizialmente previsto.
Inoltre, nel caso di cancellazione di volo aereo, purché quest’ultimo sia compreso in un pacchetto turistico, il tour operator ed il vettore aereo si vedrebbero responsabili in solido nei confronti dei passeggeri per il risarcimento del danno, ivi compreso il danno da vacanza rovinata, nonché per la compensazione pecuniaria di cui al già richiamato regolamento UE n. 261/2004, salva la rivalsa del tour operator nei confronti del vettore aereo.
In ogni caso, le informazioni rese rivestono carattere orientativo, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di agire opportunamente.
Se anche tu hai dei quesiti legali da sottoporre scrivi alla redazione all’indirizzo email: ilsorpassomts@gmail.com