La sanzione è illegittima se il parchimetro non è abilitato al pagamento elettronico

di Dario Antonacci (Giurista e Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)

Una delle necessità più impellenti per gli automobilisti è senza dubbio quella di trovare parcheggio, in modo particolare nelle grandi città dove, soprattutto nelle ore di punta, risulta sempre più difficile reperire agevolmente un parcheggio per posteggiare la propria autovettura.

Come noto, i parcheggi possono essere sia gratuiti, in tali casi sono delimitati da strisce di colore bianco, che a pagamento, delimitati a loro volta da strisce di colore blu.

Infatti, ai Comuni viene riconosciuta la facoltà di stabilire, all’interno dei centri abitati, previa deliberazione della giunta comunale e con ordinanza del sindaco, determinate aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della stessa.

In dette aree destinate a parcheggi pubblici a pagamento non necessariamente deve essere garantita la custodia del veicolo e le relative condizioni e tariffe vengono fissate in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane.

La facoltà di cui sopra, viene riconosciuta ai Comuni in virtù dell’art. 7, comma 1, lett. f del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche conosciuto come Codice della strada (C.d.S.).

Come noto, per riscuotere il pagamento di quanto dovuto dagli automobilisti, gli enti preposti possono affidarsi al personale o a strumenti quali l’assai diffuso parchimetro.

Orbene, qualora l’ente decida di affidarsi per la riscossione del pagamento dei posteggi delimitati da strisce blu al parchimetro, a far data dal 1° luglio 2016, gli stessi sono tenuti a farlo nel rispetto di determinate condizioni e, in particolare, mediante parchimetri che siano dotati di POS (Point of sale – dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti con moneta elettronica, ovvero con carta di credito, carta di debito o carte prepagate).

Tale principio è stato sancito in virtù della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche denominata “Legge di stabilità 2016”. All’uopo, mediante l’art. 1, comma 901, della norma da ultima menzionata, viene previsto che le disposizioni di cui al comma 4, art. 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, così come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispostivi di cui alla lettera f, comma 1, art. 7 C.d.S.

In quest’ottica occorre segnalare come il comma 4 dell’art. 15 sancisce l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

In altre parole, salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante norme in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, il comma 4 dell’art. 15 del decreto legge n. 179 del 2012 ha sancito l’obbligo di dotarsi di strumenti che diano la possibilità all’utenza di poter pagare mediante POS anche per gli enti che impongono il pagamento di determinate aree urbane adibite a parcheggio.

Segnatamente, il suddetto obbligo, sempre alla luce del comma 4, non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Cosicché anche i Comuni sono tenuti ad installare colonnine adibite al pagamento dei parcheggi, ossia parchimetri, abilitati al pagamento elettronico.

Del resto, il legislatore non prevede alcuna sanzione per quei Comuni che non hanno ottemperato, entro il termine del 1° luglio 2016, all’obbligo di predisporre parchimetri abilitati al pagamento con modalità elettroniche.

Sebbene non sia stata prevista alcun tipo di sanzione, come visto, sicuramente ciò non fa sorgere in capo all’utente che utilizza le aree adibite a parcheggio a pagamento il diritto di sottrarsi al pagamento medesimo. Anzi, l’utente che utilizza il parcheggio subordinato a pagamento, ai sensi del comma 8, art. 157, C.d.S., è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 42 fino ad € 173, come del resto confermato anche e soprattutto da una recente statuizione della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 16258/2016).

A ciò si aggiunga come il comma 5 dell’art. 15 del decreto legge n. 179 del 2012 rinvia, in relazione al comma precedente, all’adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, di uno o più decreti attuativi volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati prevedendo, altresì, la possibilità di estendere gli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico anche con tecnologie mobili.

In tal senso, la funzione del decreto attuativo è quella di essere complementare ad una legge. Infatti se quest’ultima delinea i principi fondamentali di una data materia, al decreto attuativo, il quale deve essere emanato dal competente Ministro, viene affidata l’esatta definizione tecnica ed attuativa della materia genericamente disciplinata dalla legge. Cosicché laddove non vi sia l’adozione dei relativi decreti attuativi, gli effetti che la norma stessa intende produrre non si realizzano e la legge è da considerarsi tale solo teoricamente.

Nel caso specifico, il decreto attuativo relativo all’art. 15, comma 4, decreto legge n. 179 del 2012, al quale veniva affidato il compito di prevedere misure sanzionatorie e agevolative, quali ad esempio il contenimento delle commissioni interbancarie, si sarebbe dovuto adottare entro il 1° febbraio 2017.

Tuttavia, nonostante il quadro normativo di riferimento risulti essere, allo stato, alquanto lacunoso e poco chiaro, nel corso del tempo più uffici giudiziari sono stati chiamati a decidere in ordine al tema del mancato pagamento del parcheggio con strisce blu laddove i parchimetri non fossero stati abilitati al pagamento con modalità elettroniche.

Ebbene, uniformemente tra essi, il Giudice di Pace di Fondi (febbraio 2017), in Provincia di Latina, di Firenze (aprile 2017), di Civitavecchia (agosto 2018), in Provincia di Roma, di Lodi (aprile 2018) e di Prato (luglio 2018) hanno ritenuto illegittima la sanzione amministrativa elevata nei confronti dell’utente che non era stato in grado di pagare il parcheggio con strisce blu in quanto il parchimetro non era abilitato alle modalità di pagamento elettroniche.

Tra le motivazioni addotte dai vari organi giudiziari testé menzionati si faceva riferimento alla circostanza che risulta necessario che i dispositivi di controllo del parcheggio, relativi ad aree di sosta a pagamento, siano abilitati ad accettare anche le modalità di pagamento elettronico, essendo sufficiente che gli automobilisti dimostrino di non aver potuto adempiere con le monete all’obbligo di pagamento sugli stessi incombente.

Ed invero, se l’unico metodo di pagamento è quello con le monete, con l’esclusione della modalità elettronica, e l’automobilista non ne è munito, alla luce di quanto disposto dai Giudici sopra citati, il verbale e conseguentemente la sanzione sono da annullare.

Dunque, in accoglimento dei ricorsi presentati dagli automobilisti, dichiarando illegittimo il verbale e, di riflesso, anche la sanzione gli enti venivano condannati anche al pagamento delle spese.

Infatti, in tutti i casi menzionati gli enti pubblici, non riuscivano a dimostrare l’oggettiva impossibilità tecnica di installare i parchimetri abilitati al pagamento con modalità elettroniche, talché l’esenzione da tale obbligo non si riteneva configurabile nei vari casi in oggetto.

Nondimeno, i problemi di organizzazione amministrativa nella sostituzione dei dispositivi e della relativa omologazione, al pari del fatto che l’amministrazione sia priva di sufficienti fondi per far fronte all’aggiornamento dei parchimetri, sono argomentazioni che, come sancito dai Giudici aditi, non integrano la prova liberatoria richiesta dalla legge.

Ferme restando, quindi, le motivazioni poste alla base delle uniformi statuizioni dei vari organi giudiziari aditi, gran parte della dottrina non ritiene condivisibile detta interpretazione. A sostegno di detta opzione ermeneutica viene posta la circostanza che i decreti attuativi, relativi al comma 4, art. 15, del decreto legge n. 179 del 2012, non sono ancora stati emanati dal Ministero competente cosicché la legge che sancisce l’obbligo per i Comuni di dotarsi di parchimetri abilitati al pagamento mediante modalità telematiche è da ritenersi al momento solo teorica.

Dello stesso avviso è anche l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) la quale, con la Nota Interpretativa del 18 maggio 2017 (cfr. Prot. n. 102/SIPRICS/AR/-17), allineandosi alla posizione interpretativa della dottrina e con l’obiettivo di chiarire i punti di criticità sopra rassegnati, ritiene che nonostante l’obbligo di cui in oggetto incombente sugli enti, sancito dalla norma da ultima menzionata, la mancata predisposizione di parchimetri dotati di POS non esime gli utenti dal rispetto delle norme del C.d.S. – il quale, tra le altre cose, impone il pagamento dei parcheggi per i quali sono previste delle tariffe – anche in virtù della mancata adozione dei decreti attuativi concernenti la norma in analisi.

In conclusione, nonostante la posizione antitetica della dottrina e dell’ANCI, non si può che far riferimento alle statuizioni in tema già adottate dai vari organi giudiziari aditi che sanciscono l’illegittimità dei verbali e delle relative sanzioni.

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