Ciò che i cittadini devono sapere, su cui riflettere

Immigrazione e il diritto di asilo

di Domenico Di Carlo*

Il fenomeno dell’immigrazione è un tema complesso che da anni agita i governi. Molti cittadini sono preoccupati dal dilagare dell’immigrazione clandestina, a torto o a ragione, per mancanza di un reale controllo sistematico e continuativo, soprattutto in aree periferiche delle grandi città in mano alla malavita che, talvolta, proprio da essa trovano la manovalanza per compiere oscuri disegni criminosi.

Il fenomeno migratorio, quindi, è diventato il tema più divisivo della politica italiana, tra maggioranza e opposizione parlamentare, tra governo e magistratura; quest’ultima evocata a convalidare i provvedimenti governativi  sul diritto d’asilo e sulla protezione internazionale. Le forze politiche di governo sostengono che, minori partenze irregolari clandestine dai Paesi d’origine significherebbe salvare vite umane, sottrarre flussi di denaro agli scafisti, ai mercanti di esseri umani, alle mafie. Talvolta anche a gruppi terroristici che proprio dall’immigrazione clandestina attingono risorse (essendo il secondo business illegale dopo quello della droga) per compiere attentati o accendere guerre in Medio Oriente ed in altre aree.

Inoltre sulla immigrazione clandestina c’è anche un conflitto tra governo e magistratura, dissimulato; l’ altro, simulato, che affonda le radici sulla riforma “La separazione delle carriere dei magistrati” del ministro Nordio. Proprio in questo clima si inserisce il fenomeno migratorio.

Il governo rivendica, a pieno titolo, il diritto di scegliere e decidere in virtù dell’investitura democratica e popolare; i tribunali, il diritto di verificare la legittimità del provvedimento ai principi di garanzia dell’immigrato irregolare o clandestino al diritto interno ed europeo. Così di seguito i tribunali di, Roma, Catania e Bologna sono intervenuti, con decisioni più o meno analoghe, disapplicando il decreto del governo, ritenendolo illiberale, inibendo allo stesso di raggiungere i fini politici e programmatici. Hanno posto a base delle loro decisioni la sentenza (406 – 22 del 04.10.24) della Corte di giustizia dell’ U.E. che è intervenuta sul tema “di Paese sicuro” e chiarisce alcuni principi del diritto europeo in materia di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, per i richiedenti asilo, provenienti da Paesi di origine designati come sicuri.

La Corte di Giustizia dell’U.E. chiarisce che si può considerare “Paese di origine sicuro” se sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare “generalmente e uniformemente” l’assenza di persecuzioni, torture, di forme di pena o di trattamento disumano o degradante; inoltre l’assenza di pericolo a causa di violenze, indiscriminazione, in situazioni di conflitto interno o internazionale.

Ora, la designazione di “Paese sicuro”, è assai rilevante ai fini dell’esame della domanda di asilo di immigrati provenienti da “Paesi sicuri”, in quanto le loro domande vengono approvate con la procedura “accelerata”.

Cosa comporta la procedura accelerata? Comporta: la riduzione dei termini per la decisione (15 gg anziché 30); la riduzione dei termini per impugnare il provvedimento di diniego della protezione internazionale; l’inversione dell’onere della prova a carico del richiedente la protezione internazionale, dimostrando i gravi motivi e la mancanza di sicurezza nel proprio “Paese di origine”; ed infine, in caso di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, non trova applicazione la sospensione automatica del provvedimento impugnato, e lo straniero può essere espulso anche prima della decisione definitiva di un tribunale.

In questo svolgersi degli avvenimenti giudiziari e politici, talvolta anche accompagnati da accuse reciproche tra governo e magistratura, è intervenuta sul problema migratorio la saggezza giuridica della Corte di Cassazione. Infatti con ordinanza interlocutoria (del 30.12.24 – n° 34898), operando, direi, una ricucitura del tessuto normativo interno ed europeo, la Corte di Cassazione ha fissato i paletti interpretativi, evitando una deriva giudiziaria e uno scontro istituzionale e costituzionale senza rimedi.

La Corte ha richiamato il principio che: 1) spetta alle Istituzioni democratiche rappresentative la gestione del fenomeno migratorio, e spetta al Governo indicare i “Paesi sicuri” 2) il sindacato giurisdizionale non può avere carattere sostitutivo,  nel senso che il magistrato deve fare il giudicante e non occupare il ruolo demandato dalla Costituzione al Governo 3) il giudice deve rispettare il potere valutativo e di scelta riservato insindacabilmente all’autorità di governo. Egli, quindi, non può andare al di là di quanto rileva ai fini del pieno e completo esame del singolo caso in quella controversia.

In altre parole: il giudice può non convalidare il trattenimento di un immigrato secondo la sua libera interpretazione del diritto interno ed europeo, ma la disapplicazione del decreto legge è estensibile solo al singolo caso in esame, e non con efficacia “erga omnes” (nei confronti di tutti).

Ciò significa che, la Corte di Cassazione, proprio in materia del fenomeno migratorio, ha richiamato il principio della separazione dei poteri costituzionali quale fondamento per il funzionamento dello Stato democratico e liberale.  

Altro rilievo della Corte di Cassazione, inerisce al fatto che, la sentenza della Corte di Giustizia della U.E., richiamata dai tribunali citati (Catania, Roma e Bologna), si riferisce principalmente ad “eccezioni territoriali”. nel senso che l’intero territorio di un Paese terzo, designato come “Paese sicuro”, debba soddisfare le condizioni sostanziali della designazione. Non può esistere che in una parte del suo territorio vengano perseguiti, torturati o trattenuti in modo disumano e degradante, oppositori politici, dissidenti, difensori di diritti umani ecc…, mentre resta aperto il dibattito sulle “eccezioni personali” (La condizione personale, soggettiva del richiedente la protezione internazionale, in relazione ad eventuali torture, trattamenti disumani o degradanti, arresti illegittimi ecc…). Ciò significa che i provvedimenti dei Tribunali citati mancano di una valutazione bilanciata tra eccezioni territoriali e quelle personali. Questo è quanto richiama la Corte di Cassazione, affinchè si tenga conto delle nuove disposizioni del Regolamento dell’U.E. (2024 – n°1348) che entrerà in vigore il 15 Giugno 2026. Esso consente espressamente “le eccezioni personali” nella designazione dei “Paesi sicuri”.

Infatti, il patto per l’immigrazione e l’asilo approvato dal Consiglio e Parlamento Europeo il 15 aprile 2024, abroga la direttiva appena citata e la sostituisce con il Regolamento per la procedura d’asilo (all’art.61 parag.2) e viene modificata la concezione di “Paese sicuro”. Tra l’altro, già diversi Stati dell’U.E., in prima fila l’Italia, hanno chiesto di superare la sentenza della Corte di Giustizia  dell’U.E. (C – 406 – 22 del 4 0ttobre 2024) anticipando il Regolamento dal 1 gennaio 2025, abrogando la direttiva.

Così sarà più facile, con la procedura accelerata, rifiutare le domande di protezione per coloro che arrivano da “Paesi sicuri”, e che non soddisfano i requisiti sostanziali per la protezione internazionale.

La Corte di Cassazione, con saggezza giuridica, ha sospeso ogni decisione finale rinviando, su questi rilievi, ad un pronunciamento della Corte di Giustizia europea. Questa scelta è ispirata alla leale collaborazione tra i massimi organi giurisprudenziali europei, al fine di garantire l’uniformità interpretativa delle norme sull’intero territorio dell’U.E.. Se ci sarà una anticipazione del Regolamento (dovrebbe occuparsene questo mese il Consiglio Europeo) allora utilizzeremo, nel caso di specie sul fenomeno migratorio, in senso contrario, una famosa frase attribuita a Socrate “Tanto tuonò che non piovve”.

*autore del saggio “ L’Europa un cammino difficile” Editore Solfanelli, 2022

 

Lascia un commento