Intervista al Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri

di Miriam Severini

D. Presidente, partiamo dall’inizio e riepiloghiamo l’accaduto attorno alla Grande Pescara.

R. “Sono trascorsi 13 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023, che detta il percorso amministrativo e politico per l’istituzione del nuovo Comune di Pescara. E mi onoro di essere stato il Presidente del Consiglio regionale che, nella scorsa legislatura, dopo 10 anni di attesa dal referendum del “Sì” alla Nuova Pescara, ha dato il via ufficiale all’iter che nel 2027 porterà all’unificazione dei Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano. Con la consegna della prima bozza di statuto, avvenuta a settembre 2023, possiamo affermare, con orgoglio, di aver realizzato in pochi mesi un’impresa che è parsa irraggiungibile per tutto il decennio precedente”.

D. Oggi a che punto siamo?

R. Di fatto si è conclusa la “prima fase” del percorso che aveva lo scopo di attestare l’impegno sinergico dei Comuni coinvolti nel compiere i primi passi necessari al traguardo del 2027. L’Assemblea Costitutiva, composta da tutti i membri dei tre Consigli comunali, ha rispettato tempi e modalità di invio della documentazione necessaria. Oltre alla proposta di statuto, infatti, sono state individuate due delle funzioni fondamentali comunali e tre delle ulteriori attività e funzioni, previste dalla norma, per le quali attivare la gestione unica e l’esercizio associato entro il 30.09.2023. I Comuni hanno deciso di cooperare nei seguenti settori: attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; servizi in materia statistica; sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP); contratti pubblici anche attraverso la creazione di una centrale unica di committenza; servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei. Alla luce della bontà delle relazioni inviate e dell’efficace lavoro compiuto è spettato, infine, alle Presidenze di Consiglio e Giunta, definire l’intesa, siglata il 12 ottobre scorso, che attesta al 1° gennaio 2027, la data utile per il completamento del processo di fusione.

D. I prossimi passi?

R. Le nuove scadenze fissate dalla legge sono quelle del 31 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2025. In concomitanza con tali appuntamenti, verranno effettuati monitoraggi intermedi per accertare che i Comuni coinvolti nel processo di fusione, entro i termini previsti, abbiano attivato, con riferimento a ciascuna fase, la gestione unica e l’esercizio associato di almeno ulteriori due funzioni fondamentali comunali e almeno altre tre attività e funzioni ulteriori. I Comuni, escludendo le funzioni già attivate nella prima fase, dovranno quindi selezionare due delle attività previste dall’art. 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, tra le seguenti: organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. In merito alle “tre attività e funzioni ulteriori” richieste, si farà riferimento all’elenco definito dalla legge regionale che, escluse quelle già relazionate nella prima fase, prevede: organizzazione degli uffici; predisposizione di un sistema informativo unico ed integrato; tributi comunali; promozione turistica; funzioni trasferite o subdelegate dalla Regione ai Comuni incluse quelle in materia di demanio marittimo; funzioni in materia di energia (pubblica illuminazione, manutenzione degli impianti tecnologici, servizi pubblici di distribuzione del gas). Nel caso in cui, alla scadenza dei termini del 2024 e 2025, uno dei tre Comuni dovesse rivelarsi inadempiente alle richieste di esercizio associato delle funzioni il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi sessanta giorni al conseguimento degli obiettivi nei riguardi del Comune inadempiente. La legge, come è evidente, è stata ideata per non consentire scappatoie o ritardi, prevedendo in qualsiasi caso di inadempienza la “sostituzione di potere” in seno agli organi regionali. Non un segno di arroganza amministrativa, di certo, ma una assunzione di responsabilità davanti ai circa 65mila cittadini abruzzesi che nel 2004, con il loro “Sì”, condivisero il sogno e l’opportunità di vivere in un territorio che permettesse maggiori opportunità di vita, di lavoro, di sviluppo.

D. Ultimo step: anno 2026.

Entro il 31 luglio 2026 – cito testualmente la Legge – l’Assemblea costitutiva, sulla base del testo predisposto dalla Commissione competente costituita al suo interno alla luce della ricognizione effettuata dai Comuni, adotta una proposta dei seguenti regolamenti del nuovo Comune di “Pescara”: Regolamento di contabilità, Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, Regolamento degli uffici e dei servizi. (…) Entro il 10 settembre 2026 l’Assemblea trasmette la relazione conclusiva dalla quale si evince: l’avvenuto compimento del processo di fusione mediante la gestione unica, l’esercizio associato di tutte le restanti funzioni comunali e delle restanti ulteriori funzioni ed attività comunali e l’adozione delle proposte dei regolamenti comunali”. Verificato questo ultimo passaggio, dal 1° gennaio 2027 viene istituito il nuovo Comune di ”Pescara”. I Comuni oggetto della fusione saranno estinti ed i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadranno. Dalla data di decorrenza dell’istituzione del nuovo Comune di “Pescara’” e fino all’insediamento dei relativi organi a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo saranno esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Il commissario sarà coadiuvato da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell’estinzione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, svolgevano le funzioni di sindaco.

D. Conclusioni.

R. “Il comune che nascerà dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore reca nel suo statuto la presenza dei municipi appunto perché devono determinarsi le identità costitutive. Ci saranno il municipio di Spoltore e quello di Montesilvano, oltre a quelli di Pescara. La strada è tracciata, i tre Comuni interessati dalla rivoluzione epocale, destinata a lasciare un segno perché caso unico nella storia della nostra Repubblica, stanno marciando all’unisono verso un obiettivo condiviso, e lo stanno facendo rispettando i termini e i tempi dettati dalla revisione legislativa che ho fortemente voluto e promosso”.

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