La Dichiarazione dei diritti del fanciullo (prima parte)

 

    del Dott. Dario Antonacci

(Giurista e Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)

La prima significativa attestazione dei diritti del bambino della storia, fatta eccezione per sporadici strumenti, quale “La convenzione sull’età minima” adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nel 1919, è rappresentata dalla “Dichiarazione dei diritti del bambino” adottata dalla Assemblea Generale della Società delle Nazioni, nella sua quinta edizione, tenutasi nel 1924.

La detta dichiarazione, sebbene, come visto, adottata nel 1924, venne redatta a Ginevra in data 23 febbraio 1923 a seguito delle conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale nei confronti dei bambini, la quale impegnava gli allora paesi membri solo da un punto di vista morale, atteso che la dichiarazione in oggetto non veniva ancora concepita come strumento finalizzato a valorizzare il bambino in quanto tale, ma solo in quanto destinatario passivo di diritti.

La Società delle Nazioni, per la redazione del primo documento posto a tutela dei minori, si avvalse, a suo tempo, della collaborazione di Eglantyne Jebb, dama della Croce Rossa, nonché della sorella Dorothy Buxton, fondatrici, nel 1919, di Save the Children (nota Organizzazione Non Governativa -ONG- che si occupa ancora oggi della difesa e della promozione dei diritti dei bambini).

A seguito dello scioglimento della Società delle Nazioni, avvenuta il 19 aprile 1946, con la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 24 ottobre 1945 e con l’istituzione, in data 11 dicembre 1946, del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), organo ad essa sussidiario, nonché sulla scia della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, adottata dall’ONU con risoluzione n. A/RES/217 (III) il 10 dicembre 1948, la già esistente “Dichiarazione dei diritti del bambino” divenne “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” in forza dell’approvazione da parte dell’ONU della risoluzione n. A/RES/1386 (XIV), avvenuta in data 20 novembre 1959 a New York.

Ordunque, la Dichiarazione de qua si propone di mantenere sostanzialmente i medesimi intenti perseguiti dalla Dichiarazione di Ginevra ma con l’esplicita richiesta rivolta agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati che di impegnarsi affinché i principi ivi contenuti avessero avuto effettiva applicazione e massima diffusione.

Del resto, seppur la Dichiarazione dei diritti del fanciullo non è da considerarsi uno strumento vincolante, atteso il suo carattere di mera dichiarazione di principi, la stessa ha la capacità di godere di una notevole nonché indiscussa autorevolezza morale, anche in virtù della circostanza che la medesima Dichiarazione veniva approvata all’unanimità.

La Dichiarazione in parola è costituita da un preambolo, all’interno del quale sono richiamati tanto la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” quanto la “Dichiarazione dei diritti del bambino” del 1924, e da dieci princìpi. Mediante il Preambolo, in primo luogo, vengono sottolineati gli intenti dei popoli dell’ONU, i quali, mediante lo Statuto della citata organizzazione, hanno riaffermato la loro generale fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, dichiarandosi, altresì, decisi a favorire il progresso sociale al fine di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà.

Nel preambolo della detta Dichiarazione, si introduce il concetto in virtù del quale anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia da considerarsi un soggetto di diritto, riconoscendo il principio di non discriminazione e quello di un’adeguata tutela giuridica del fanciullo, attesa la sua immaturità fisica e intellettuale che comportano la necessità di una particolare protezione e di cure speciali, sia prima che dopo la nascita ribadendo, nondimeno, il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori con l’auspicio dell’educazione dei bambini alla comprensione, alla pace ed alla tolleranza.

A tal proposito, si pongono in evidenza diversi tratti rilevanti. All’uopo, i diritti del fanciullo debbono considerarsi universali e appartenenti a tutti i minori senza distinzioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di ogni altra opinione, origine nazionale o sociale, condizioni economiche, nascita e di ogni altra condizione.

L’obiettivo ulteriore che si intende perseguire è rappresentato dalla necessità di offrire la possibilità al fanciullo di crescere in un ambiente armonioso affinché questi possa sviluppare al meglio la propria personalità.

Il preambolo si conclude con l’attribuzione del dovere in capo all’intera umanità di dare al fanciullo il meglio di se stessa. In tal senso, il benessere dei fanciulli medesimi deve essere anteposto a tutto e, nello specifico, ci si deve assicurare che gli stessi vengano protetti da trattamenti inumani e degradanti, dallo sfruttamento e da ogni altra pratica discriminatoria.

Ciò detto, giova sottolineare come, l’Assemblea Generale dell’ONU, con la proclamazione della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”, affinché i fanciulli possano avere un’infanzia felice e possano godere, nell’interesse loro e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati, ha invitato genitori, uomini e donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere i menzionati diritti ed a fare in modo di assicurare il rispetto attraverso provvedimenti legislativi nonché mediante altre misure da adottarsi in applicazione dei princìpi enucleati nella Dichiarazione stessa.

In generale, nella Dichiarazione, viene affermato il diritto del fanciullo ad un sano sviluppo psico- fisico, ad avere un nome, una nazionalità, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza.

Il primo principio, sicuramente il più rilevante, sancisce che il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella Dichiarazione in analisi. I detti diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna e senza distinzione e discriminazione fondata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizioni economiche, nascita e ogni altra condizione da riferirsi sia al fanciullo stesso che alla famiglia di quest’ultimo. (segue)

Lascia un commento