Il regime carcerario previsto dall’art. 41 bis (terza parte)
a cura dell’Avv. Dario Antonacci*
(… continua) Le restrizioni in merito ai colloqui visivi non si applicano in caso di figli e nipoti in linea retta minori di dodici anni. Ed invero, in una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto dell’internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il detenuto può chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni dodici, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto stesso e la contestuale presenza degli altri familiari dall’altra parte del vetro. Detto colloquio, tuttavia, è sottoposto a videoregistrazione ed ascolto, previo provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria.
Unica eccezione alle limitazioni dei colloqui è rappresentata dal rapporto tra il detenuto e il proprio avvocato. Infatti, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale1, relativamente ai colloqui tra detenuto e avvocato non vi è alcun tipo di limitazione né in ordine al numero né, tantomeno, in ordine alla durata di tali tipi di colloqui. Detti colloqui, ovviamente, si svolgono senza vetri divisori.
A ciò si aggiunga che il colloquio con il proprio avvocato è segreto. Non può essere ascoltato, spiato e videoregistrato, considerato che tale tipo di colloquio deve ritenersi un incontro costituzionalmente presidiato.
Oltre all’eccezione relativa ai colloqui tra detenuto e legale, occorre rilevare che il Garante Nazionale dei diritti dei detenuti accede senza limitazione alcuna all’interno delle sezioni 41 bis incontrando detenuti e internati e potendo svolgere con essi incontri riservati e senza limiti di tempo.
In merito ai colloqui telefonici, invece, il detenuto può essere autorizzato a fruire di un colloquio telefonico mensile dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, in alternativa al colloquio visivo. La telefonata, essendo sostanzialmente sostitutiva del colloquio visivo, deve avvenire a distanza di tempo regolare rispetto all’ultimo colloquio tanto se sia stato visivo quanto se sia stato telefonico. La telefonata comunque può essere sottoposta a registrazione ed ascoltata previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.
In ordine alla corrispondenza epistolare al detenuto è consentito di inoltrare e ricevere la corrispondenza a mezzo posta.
Orbene, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, la posta del detenuto tanto in entrata quanto in uscita può essere sottoposta a visto e, dunque, a controllo.
Tuttavia, rappresenta un’eccezione a tale regola la corrispondenza con i Membri del Parlamento o con Autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
Ciò premesso, al verificarsi delle condizioni di legge possono essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa – consistente nel controllo delle buste, senza esame degli scritti contenuti nelle stesse e in tal caso l’apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto – la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo – che implica l’esame dello scritto – o, infine, il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.
Anche in tale sede vi è eccezione per la corrispondenza tra detenuto e avvocato, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale2. Infatti, se prima della appena sopra citata statuizione della Consulta era possibile il visto di controllo anche sulla corrispondenza con il proprio legale, a seguito della pronuncia in parola, a tutela dell’intangibile diritto di difesa costituzionalmente sancito, tale tipo di attività non è più consentita talché la corrispondenza con il proprio legale, oggi, non può in alcun modo essere sottoposta a visto alcuno.
Inoltre, vi è tassativo divieto di sottoporre a limitazioni e/o controlli la corrispondenza cosiddetta “per giustizia”, ovvero la corrispondenza indirizzata ai soggetti, oltreché al proprio legale, agli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, ai consulenti tecnici e ai loro ausiliari, alle autorità indicate nell’art. 35 dell’Ordinamento Penitenziario, ai membri del Parlamento, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.
Il detenuto può acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale per il tramite della Direzione del penitenziario. Mentre per quanto concerne i quotidiani locali dell’area geografica di appartenenza, dovrà essere interessata la competente Autorità giudiziaria affinché sia vietato l’acquisto dei quotidiani locali, indipendentemente dalla provenienza geografica dei detenuti. Nel caso in cui l’Autorità giudiziaria non ritenga di disporne la limitazione, si provvederà a monitorare la pubblicazione in discorso e laddove da questa emergano possibili messaggi occulti al detenuto, si formulerà nuova e più argomentata richiesta alla Autorità giudiziaria competente, al fine di ottenere il provvedimento di limitazione della ricezione della stampa.
Altra limitazione può riguardare le somme, i beni e gli oggetti che possono essere tenuti e conservati e, dunque, che possono essere a disposizione nelle camere di pernottamento e anche degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, penne, quaderni e/o bottiglie.
In tal senso il detenuto può ricevere solo due pacchi al mese, del peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi, che possono riceversi a mezzo posta, tramite corriere o in occasione del colloquio visivo.
Il pacco dovrà essere aperto in presenza dell’internato in modo tale da non avere un contatto fisico con lo stesso. Tutti gli oggetti ed effetti rinvenuti nel pacco, dovranno essere controllati minuziosamente e registrati.
Per i detenuti in regime di 41 bis, inoltre, vi è l’esclusione della rappresentanza.
Per contro, il detenuto ristretto in regime di 41 bis può iscriversi a corsi scolastici a vari livelli e sostenere i relativi esami e lo stesso può svolgere attività lavorativa nell’ambito della sezione di allocazione, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa circa il divieto di comunicazione tra diversi gruppi di socialità.
Per il ristretto in regime di 41 bis, non è preclusa, peraltro, l’assistenza spirituale tanto che è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. È quindi necessario consentire agli internati la partecipazione alla celebrazione della Santa Messa, che viene ordinariamente celebrata nell’ambito della sezione detentiva, per ogni gruppo di socialità.
Al pari, è garantita l’assistenza sanitaria e il detenuto può chiedere di essere visitato da medici di fiducia a proprie spese.
*Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna
1 Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 143/2013
2 Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 18/2022