“DIRITTO AL PUNTO”

   A cura dell’Avv. Vittoria Luciani

Amore finito, ma comodato della casa alla ex da parte dei suoceri rimane (Cass. 27634/23)

Gentile Avv. Luciani, leggo sempre con attenzione la sua rubrica, e vorrei sottoporle una questione familiare che mi sta particolarmente a cuore.

Io e mio marito siamo proprietari di una villetta a schiera su due piani, con ingressi indipendenti, occupandone solo il piano terra mentre il primo piano è libero.

Abbiamo tre figli ed uno di questi ci ha chiesto di venirvi ad abitare con la sua compagna, dato che stanno per diventare genitori, stipulando un contratto di comodato d’uso gratuito.

Ragionando con mio marito pensavamo di accontentarlo, ma non vorremmo che gli altri due ci rimanessero male, anche se nessuno ci ha mai chiesto nulla prima di oggi.

La domanda che ci poniamo è questa, se la convivenza di nostro figlio dovesse interrompersi per qualsiasi ragione, cosa ci dovremmo aspettare? Grazie mille

Raffaella

 

Cara Raffaella.

È una domanda che mi viene posta con frequenza soprattutto quando all’interno dell’abitazione familiare vi siano figli minori.

Poniamo il caso che i due genitori si separino, nulla rileva se siano o meno sposati, perché a tale fattispecie in ogni caso si applicherebbero le norme a tutela dei figli minori, anche con riguardo all’assegnazione della casa coniugale.

Anche se sia stato vostro figlio o la sua compagna a decidere di porre fine alla convivenza, la casa verrebbe sicuramente assegnata, salvo diverso accordo tra le parti, al genitore collocatario prevalente del minore.

Nel caso che occupa, il comodato di casa familiare è riconducibile allo schema del comodato a termine indeterminato, ma non è riconducibile al contratto senza determinazione di durata (cioè al precario cui all’art. 1810 c.c.), in quanto il comodato di casa familiare ha riguardo alla configurazione di un termine, che non è prefissato, ma è desumibile dall’uso convenuto (S.U. n. 20448/2014).

Ciò detto, il rapporto di comodato, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto (Cass. 27634/23)

Pertanto, non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato, quantunque la destinazione sia quella di casa familiare.

In ogni caso, le informazioni rese rivestono carattere orientativo, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di agire opportunamente.

 

 

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