BONUS 200 Euro
di Damocle Garzarelli (Consulente del Lavoro)
Traguardo in vista per il bonus 200 euro. L’una tantum verrà erogata direttamente dal datore di lavoro a lavoratori dipendenti privati e pubblici nel cedolino paga di luglio. Il bonus non spetta però a tutti, occorre infatti rispettare alcuni requisiti.
Il bonus è previsto dall’art. 31 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), in vigore dallo scorso 18 maggio.
Per espressa previsione di legge, viene riconosciuto dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, automaticamente ma in subordine alla presentazione da parte del lavoratore di una propria dichiarazione (autocertificazione) di non essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022.
L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro, non è imponibile da un punto di vista fiscale e previdenziale e il credito viene recuperato dal datore di lavoro con il flusso relativo alle denunce contributive mensili.
Beneficiari nel rapporto di lavoro subordinato
Beneficiari della misura erogata direttamente dal datore di lavoro nel cedolino paga sono i lavoratori dipendenti, privati e pubblici a tempo determinato e indeterminato a cui spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,80%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Come precisato con la circolare 73, possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la circolare 73 fornisce un importante chiarimento: il pagamento diretto da parte dell’Istituto previsto dall’art. 32 del decreto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ma è in via residuale a domanda solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Conseguentemente i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo, in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti previsti dai commi 13 e 14 dell’art. 32.
L’art. 32 del decreto prevede l’erogazione della misura per altre categorie di lavoratori, delegando l’INPS all’erogazione, dietro presentazione di istanza da parte del richiedente o d’ufficio, fermo restando il rispetto di alcuni requisiti.
L’Inps chiarisce inoltre che:
– L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
– il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità
Qualora in seguito dovesse risultare che per lo stesso lavoratore più datori di lavoro abbiano compensato l’importo di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, con modalità che saranno fornite con successivo messaggio.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in forza, la norma subordina l’erogazione al rispetto di determinate condizioni da parte dei destinatari della misura e in particolare:
– di non essere titolari (stato autocertificato) dei trattamenti di cui all’art. 32 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, beneficiario di reddito di cittadinanza);
– di aver beneficiato, nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero contributivo di 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge di Bilancio 2022 per almeno una mensilità.
L’INPS precisa che quale condizione ulteriore viene richiesto che il lavoratore deve essere in forza nel mese di luglio 2022.
Il momento dell’erogazione
Il bonus di 200 euro è erogato dal datore di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022 e spetta anche in assenza di retribuzione in quanto la stessa risulti azzerata a causa di “eventi tutelati quali, a titolo esemplificativo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o in caso di fruizione di congedi.
Si ricorda che l’indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Il 13 giugno 2022 l’INPS ha inoltre chiarito che:
– come per l’esonero contributivo, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati (ad esclusione di quelli domestici), a prescindere dalla circostanza che i loro datori di lavoro assumano o meno la natura di imprenditore;
– il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro. A tal fine il lavoratore (privato) dovrà dichiarare nell’autocertificazione presentata al datore di lavoro di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Dal 27 giugno 2022, l’INPS comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro, da parte dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, domestici, stagionali, a tempo determinato, nonché per i lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.
È possibile presentare la domanda tramite il portale istituzionale accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” – “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Presentazione della domanda
È necessario preliminarmente selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:
– Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
– Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
– Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
– Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Termine di presentazione delle domande
La presentazione della domanda può essere effettuata entro:
– Il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
– il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti: SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).