Infortunio del lavoratore in bicicletta :indennizzo INAIL
L’indennizzo INAIL per l’infortunio in itinere del lavoratore in bicicletta
di Simone Gallo (num. Diccembre 2018)
Negli anni è progressivamente aumentato il numero di coloro che hanno preferito l’utilizzo della bicicletta all’uso dell’automobile o comunque dei mezzi motorizzati. I motivi alla base di questa scelta sono molteplici e variano da ragioni di economicità a principi di ecosostenibilità, da esigenze di praticità a finalità di esercizio fisico, da considerazioni salutiste a pura passione per la ciclistica. Questa tendenza ha comportato parallelamente anche un ampliamento della schiera dei lavoratori che, prediligendo l’uso della bici come mezzo di trasporto, percorrono quotidianamente il tragitto dall’abitazione al luogo di impiego in sella alle due ruote, pedalando nelle spire di un traffico urbano che espone a non pochi rischi.
Il tema della tutela del lavoratore che si infortuna in bici per andare al lavoro è stato al centro di una recente decisione emessa dalla Corte di Cassazione che, mediante l’Ordinanza n. 21516 del 31.08.2018, si è pronunciata proprio sul caso di un lavoratore incorso in un incidente accadutogli mentre stava recandosi a lavoro in sella alla sua bicicletta. I Giudici della Suprema Corte sono stati chiamati ad esprimersi sulla vicenda a seguito del ricorso per cassazione elevato dal lavoratore che, dopo l’accoglimento della propria domanda ottenuto in primo grado di giudizio, si era visto riformare la sentenza da parte della Corte di Appello che ha respinto la pretesa ad ottenere il diritto ad essere indennizzato dall’INAIL per la menomazione patita in conseguenza dell’infortunio in itinere di cui era stato vittima nel tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta. La Corte d’Appello, infatti, aveva ritenuto che l’utilizzo del mezzo privato (ossia la bici), per la percorrenza del tratto di strada, non fosse “necessitato”.
Proprio la nozione di utilizzo “necessitato” ha rappresentato uno degli elementi di maggiore attenzione per la decisione assunta dalla Corte di Cassazione. Infatti, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), come integrato dall’art. 12 del d.lgs. 38/2000, è previsto che l’assicurazione operi “anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”, con ciò collegando il riconoscimento della tutela INAIL ai casi di infortunio occorsi durante il tragitto casa-lavoro (e viceversa) effettuato usando il mezzo di trasporto privato quando tale utilizzo sia “necessitato”. La Suprema Corte ha, quindi, ribaltato il giudizio emesso dalla Corte d’Appello sulla scorta di una valutazione per la quale il requisito della necessità dell’uso del mezzo privato (nel caso in esame la bicicletta) non va interpretato in senso assoluto, ma nell’ottica di una necessità relativa, ragionevolmente valutata in relazione a molteplici fattori (come precisato nell’Ordinanza n. 21516: “(…) in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta”).
Con questa pronuncia, pertanto, la Corte di Cassazione ha precisato come il diritto ad essere tutelato sotto il profilo assicurativo spetti anche al lavoratore che subisca un infortunio in itinere (ossia durante l’itinerario casa-lavoro) percorso usando un mezzo privato, come la propria bicicletta, quando tale utilizzo possa essere sicuramente considerato “necessitato”, come accaduto nel caso in esame in cui vi era l’assenza di mezzi pubblici nel tragitto e l’impossibilità di attraversare a piedi il tratto di strada in questione.
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