Sentenza 201/2018 del 22.11.18 TAR Abruzzo
Sentenza 201/2018 del 22.11.18 TAR Abruzzo
contro Comune di Montesilvano, T.R. Costruzioni srl, Emme Quadrato srl e Park srl
di Dr.ssa Maria Marchetti
La sentenza chiarisce la portata del diritto di accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 che prevede:”
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”
Al riguardo precisa innanzitutto la natura dell’interesse tutelato dalla norma e sotteso alla richiesta di accesso. Il Tar specifica che l’interesse, che legittima la richiesta di accesso ed al cui soddisfacimento deve tendere l’accesso stesso, deve essere di natura pubblica, ovvero sentito da tutta la collettività, e, pertanto, non di natura privata. Sul punto statuisce infatti: “L’accesso civico cd. “generalizzato” è azionabile da chiunque, non richiede la previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e nemmeno un onere di motivazione della richiesta, proprio in quanto funzionalizzato al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’ art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.” respingendo l’eccezione sollevata dal terzo intervenuto Park S.r.l. che, invece, richiedeva a tal fine un soggetto interessato ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 ovvero un privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Precisa altresì che tale richiesta può essere inoltrata per l’ostensione di dati, documenti ed informazioni in possesso della P.A., anche se per essi non vige l’obbligo di pubblicazione, a differenza di quanto sostenuto dal terzo intervenuto, ed incontra i soli limiti previsti dal D. Lgs. 33/2013 all’art. 5 bis, comma 1 e 2. Nel caso di specie, in cui vi è richiesta di ostensione e di rilascio di copia di 3 permessi di costruire unitamente alle rispettive relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento, il Collegio, dandone adeguata motivazione, non ravvisa né una violazione di interessi pubblici, né una violazione di interessi privati, accogliendo in toto le deduzioni riportate nel ricorso. A tal proposito afferma infatti che diversamente ragionando verrebbe sostanzialmente posta nel nulla una delle principali finalità dell’accesso generalizzato, ossia proprio l’assicurare a chiunque la possibilità di esperire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali della pubblica amministrazione.
Il Tar inoltre, dopo aver premesso che il decreto di cui si discute non prevede un valore legale per il silenzio tenuto dalla P.A. a fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato, censura il comportamento del Comune qualificando l’inerzia della Pubblica Amministrazione come silenzio inadempimento dell’obbligo gravante sulla stessa di provvedere in tema di trasparenza.
La sentenza sottolinea il diritto dei cittadini a conoscere dati ed informazioni in possesso della PA ed inerenti l’attività edilizia esercitata sul territorio poiché rispondente ad un interesse pubblico diretto ad un controllo del perseguimento dei fini istituzionali dell’ente e dell’utilizzo delle risorse pubbliche. Afferma che ” Il diritto a conoscere dei cittadini deve essere assicurato dall’Amministrazione e non può essere lasciato alla decisione del controinteressato” attribuendo pertanto il giusto peso all’eventuale opposizione da parte di ogni controinteressato che non può per ciò solo bloccare una richiesta d’accesso su cui solo l’amministrazione destinataria ha il potere di decidere.
Il Tar inoltre condanna il comportamento della PA anche laddove fa una distinzione tra diritto di visione e diritto di estrazione di copia affermando che tale scorporo non tutelerebbe nessuno degli interessi in gioco: ” non quello alla tutela degli interessi dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello conoscitivo del richiedente, che in mancanza della copia del documento non potrebbe finalizzarne l’accesso ad una forma di controllo diffuso sull’operato istituzionale dell’ente.”
La sentenza, che ha accolto in toto il ricorso, mi delude per quanto attiene alla decisione sulle spese. Pur non occupandomi di diritto amministrativo, non credo vi siano state questioni di particolare complessità, che potrebbero giustificare una compensazione delle spese; né credo possano giustificare tale decisione la novità e la peculiarità delle questioni trattate, come sostenuto in sentenza, poiché la normativa di riferimento è del 2013, anche se modificata e integrata nel 2016, e poiché credo che ci sia abbastanza giurisprudenza in materia.