Il pianerottolo del Condominio, si può chiudere?
A cura dell’avv. Vittoria Luciani
Gentile Redazione, abito in un condominio di cinque piani. All’ultimo piano, ci sono due appartamenti ai quali vi si accede da un ampio pianerottolo; parte di questo è stato utilizzato dai due come deposito di ingombranti arredamenti e da questi delimitato da un cancello.
Considerato che non vi è stata alcuna autorizzazione condominiale e che si tratta di una proprietà comune, come si deve comportare il condominio.
Grazie mille Giusy
Cara Giusy, Se, come dici, e ti chiedo di verificare, il pianerottolo in questione è proprietà comune, i due condomini non possono assolutamente chiudere l’accesso agli altri condomini: infatti ai sensi dell’art. 1102 c.c, l’uso ai due condomini è consentito purché non alterino la destinazione e a condizione che non impediscano agli altri condomini “di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Nel caso che occupa, qualora il Condomino intenda agire contro i due condomini è necessario che tale circostanza venga a costoro formalmente contestata dall’amministratore.
Se non dovessero adempiere spontaneamente, rimuovendo il cancello, sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria anche al fine di evitare l’usucapione del pianerottolo.
La giurisprudenza sul punto è granitica nel ritenere che “in tema di usucapione non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti a ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente”.
Da quanto precede, pertanto, si può legittimamente ritenere che atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva sia la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale e non la diffida né la messa in mora, ben potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale» (Cassazione civile, sezione II, 31 agosto 2017, n. 20611).
Se invece, il Condomino si orienti per una soluzione bonaria potrebbe concedere l’uso del pianerottolo ai due condòmini regolamentandolo con un contratto di locazione o con comodato oppure con la concessione di un vero e proprio diritto reale d’uso (Cassazione civile, sezioni unite, 17 dicembre 2020,
n. 28972): in questo caso, essendo espresso il titolo per cui i due condòmini utilizzerebbero il pianerottolo, non si darebbe luogo a usucapione.
Conclusivamente ai sensi dell’art. 1102 Codice civile i due condomini non possono estendere il loro diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compiono atti idonei a mutare il titolo del loro possesso, ad esempio stipulando con il Condominio un contratto di locazione.
In ogni caso, le informazioni rese rivestono carattere orientativo, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di agire opportunamente.
Cordialità.
Se anche tu anche dei quesiti legali da sottoporre scrivi alla redazione all’indirizzo email: ilsorpassomts@gmail.com