Reversibilità coniuge divorziato?

   A cura dell’avv.Vittoria Luciani

 

Gentile Redazione,
sono divorziata da oltre dieci anni, senza assegno. Il mio ex marito, che come me non si è mai risposato, godeva di un’ottima pensione. É venuto a mancare da poco e mi chiedevo, in quanto ex coniuge, se potessi aver diritto alla reversibilità. Io ora ho 60 anni, sono in cassa integrazione e la pensione del mio ex marito mi aiuterebbe a vivere più serenamente.
Grazie mille.
Barbara G.

Cara Barbara,
è una domanda che mi viene posta frequentemente e purtroppo la risposta è negativa.
Anche se il suo ex marito non abbia contratto nuove nozze, e quindi non vi è un nuovo coniuge superstite, il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità, sorge solo in presenza di requisiti espressamente previsti dall’art. 9 comma 2, della Legge 898/1970 (Legge sul Divorzio). Difatti non ogni coniuge divorziato è legittimato a beneficiare della pensione di reversibilità o di una quota di essa. La legge sul divorzio sancisce che solo in presenza di tre condizioni sorge tale diritto in capo al coniuge divorziato, il quale deve essere in primo luogo già beneficiario di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dal coniuge defunto, non deve essere passato a nuove nozze e infine il rapporto di lavoro fonte del trattamento previdenziale deve essere sorto prima della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
Nel suo caso, proprio la mancanza della titolarità di un assegno divorzile, le impedisce, di fatto, di acquisire il diritto alla reversibilità, assegno che non può chiedere nemmeno dopo la morte dell’ex coniuge, stante il carattere personalissimo del diritto (Corte di Cassazione Ordinanza n.1895/2022).
Avv. Vittoria Luciani

 

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