Spese mediche, attenzione ai pagamenti
di Damocle Garzarelli (Consulente del Lavoro)
Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio ha previsto l’obbligo di pagare con sistemi tracciabili gli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. Attenzione quindi, in particolare, a come vengono effettuati i pagamenti delle spese mediche: per non perdere il diritto alla detrazione del 19%, i contribuenti dovranno aver cura di non pagare più queste spese in contanti. Fanno eccezione alcune casistiche, i cui pagamenti restano esclusi dall’obbligo di tracciabilità: si tratta delle spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e di quelle per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per non perdere il diritto alla detrazione del 19%, le persone fisiche dovranno, quindi, aver cura, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, di non effettuare più in contanti i pagamenti relativi agli oneri detraibili, ad eccezione delle suddette casistiche escluse.
Si ricordano i principali oneri interessati:
- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o per eventuali particolari altri immobili o per la costruzione dell’abitazione principale;
- spese funebri;
- spese per intermediazione immobiliare;
- particolari erogazioni liberali;
- spese veterinarie;
- spese per i premi assicurativi;
- spese di istruzione;
- altre spese detraibili.
L’impatto principale, in quanto dovrebbe riguardare la maggioranza dei contribuenti che predispongono la dichiarazione dei redditi (sia 730 che modello Redditi), si dovrebbe avere per quanto riguarda le spese mediche, in particolare laddove la prestazione venga erogata da strutture non pubbliche e non accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Molti professionisti che erogano prestazioni specialistiche dovrebbero quindi, con decorrenza dall’inizio del 2020, non accettare più il pagamento in contanti e dotarsi, per maggior praticità, del POS.
Come effettuare i pagamenti
Per poter usufruire della detrazione del 19%, i contanti potranno, infatti, essere utilizzati solo per gli acquisti dei medicinali/dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie erogate in strutture pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale.
Per le altre spese sarà necessario effettuare il pagamento per mezzo:
- bancomat;
- carta di credito;
- bonifico bancario o postale;
- carte prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- altro eventuale pagamento tracciabile.
Attenzione quindi agli eventuali pagamenti già effettuati in contanti in quanto nella dichiarazione da presentare l’anno prossimo l’onere non sarà detraibile.
Quali sono le spese “a rischio”?
Per alcuni oneri detraibili (quali i premi assicurativi e il mutuo per l’acquisto della prima casa) è già previsto il pagamento tracciabile, per altri (quali le spese scolastiche, le spese funebri, i mutui, etc.) difficilmente si procede con pagamento in contanti, quindi il problema non dovrebbe sussistere.
Gli oneri più a rischio, oltre alle prestazioni mediche erogate in strutture non pubbliche/accreditate, rimangono le spese veterinarie, le spese sportive per i ragazzi, gli abbonamenti per trasporto pubblico.
Come documentare la modalità di pagamento
Altro argomento spinoso sarà capire come deve essere documentata la modalità di pagamento delle spese sanitarie che poi confluiranno nella dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate: si ricorda, infatti, che da quest’anno la comunicazione delle spese del sistema tessere sanitarie include anche la modalità di pagamento.
La documentazione da conservare per la dichiarazione dei redditi non si limiterà quindi alla fattura/scontrino parlante, ma per avere la prova del pagamento bisognerà conservare anche gli eventuali bonifici, la copia della transazione per i pagamenti effettuati con carte.
Si attendono comunque i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per capire cosa verrà richiesto in caso di controllo per attestare che l’onere è stato effettivamente corrisposto con documento tracciabile.
Per evitare qualsivoglia contestazione molti contribuenti, laddove non vi siano differenze significative, potrebbero decidere di accettare quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella precompilata senza variazioni, in modo da non incorrere in alcun rischio.
Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2020 è intervenuta anche sulla limitazione delle spese detraibili per i redditi superiori a 120.000 (la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito).
Questioni ancora aperte
Tuttavia, molteplici risultano le questioni ancora aperte e meritevoli di un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, specie se si considera che – qualora il contribuente opti per la forma di pagamento errata – elevato è il rischio di vedersi negata la relativa detrazione all’interno del modello Redditi o del modello 730 riferito all’anno d’imposta 2020.
Più in particolare, se per un verso è pacifico che la deroga al “pagamento tracciato” operi sempre in relazione all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, a prescindere da quale sia il soggetto cedente (sia esso, tra gli altri, una farmacia, una parafarmacia, un supermercato, un ottico, negozio specializzato, etc.), per un altro appare più complesso stabilire se l’eccezione a tale tipologia di pagamento trovi – o meno – applicazione anche con riferimento a particolari fattispecie. Tralasciando il caso dei c.d. “parafarmaci”, per i quali la detrazione d’imposta è esclusa “per natura”, e le spese mediche e di assistenza ai disabili, considerati ex lege oneri deducibili ai sensi dell’art. 10 del Tuir, certamente più delicati, ai fini della detrazione, potrebbero risultare gli acquisti di “medicinali ad uso veterinario” così come il “noleggio” di dispositivi medici (si noti che la norma si riferisce espressamente all’acquisto), per i quali, in assenza di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene prudente gestire il pagamento mediante l’utilizzo di sistemi tracciabili.
Visite private
Parimenti da chiarire risulta anche la questione afferente alle spese per prestazioni sanitarie rese da personale medico indipendente (“visite private”) operante all’intero di strutture pubbliche o private accreditate al SSN. In tali casi, ai fini della detrazione, l’utilizzo del contante sarebbe consentito qualora sia la struttura stessa ad emettere fattura e, viceversa, negato nell’ipotesi in cui il relativo documento fiscale fosse rilasciato al paziente direttamente dal personale medico indipendente (tale prestazione sarebbe di fatto equiparata alla visita specialistica ricevuta presso lo studio del professionista privato).
Anticipo di somme da parte delle RSA
È bene ricordare, come la disposizione normativa “leghi” la detrazione al sostenimento di oneri da parte del contribuente. Si pensi ai frequenti casi in cui siano direttamente le RSA, ovvero le case di riposo e simili, a procedere all’acquisto dei medicinali “anticipando” somme messe a disposizione da parte degli ospiti/pazienti/degenti. In tali casi, mutuando dalla disciplina civilistica tipica del mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., non dovrebbero, almeno in linea di principio, verificarsi problematiche ai fini della fruizione della detrazione in capo all’utilizzatore finale. Infatti, tali strutture, agendo in forza di procura/delega rilasciata in loro favore da parte dei soggetti interessati, porranno in essere atti giuridici (acquisto di farmaci) suscettibili di produrre effetti direttamente in capo al mandante (paziente/degente/ospite) che, pertanto, riceverà dal soggetto cedente (farmacia) la fattura o lo scontrino fiscale direttamente a lui intestato.
Allo stesso modo, si pensi ai degenti “di lungo corso” di strutture sanitarie accreditate che necessitano di prestazioni sanitarie c.d. “durevoli” e soggette a fatturazione “periodica” i quali, pur potendo beneficiare della deroga al pagamento tracciabile, dovranno comunque uniformarsi ai più generali limiti di utilizzo del contante che, a partire dal 1° luglio 2020 sarà ridotto a 2.000 euro e a 1.000 euro a far data dal 1° gennaio 2022.
Spese sostenute all’estero
Quanto, invece, alle spese sanitarie e per medicinali sostenute all’estero da contribuenti residenti in Italia, acquisti che godono dello stesso trattamento previsto se effettuati all’interno del territorio dello Stato, ancora non è chiaro quale sia la documentazione da integrare nei casi in cui il cedente estero abbia rilasciato un documento di spesa privo di tutti i requisiti richiesti ai fini della detrazione in parola.
Resta fermo l’obbligo di conservazione, da parte del contribuente, di tutti i giustificativi di spesa quali fatture/scontrini/ricevute di pagamento o di bonifico relativi alle transazioni avvenute tramite l’utilizzo dei citati mezzi tracciabili, che, ad oggi, rimangono gli unici strumenti probatori da utilizzare al fine di effettuare potenziali modifiche e/o integrazioni su eventuali errori (già paventati) risultanti dai modelli dichiarativi precompilati che saranno messi a disposizione dei singoli contribuenti.
La confusione regna sovrana
In molti casi i contribuenti hanno le idee confuse. I dubbi maggiori riguardano le eccezioni e in alcuni casi il mezzo di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità. L’acquisto di medicinali può ancora essere pagato in contanti conservando il diritto alla detrazione. Lo stesso dicasi per l’acquisto di dispositivi medici come, ad esempio, l’apparecchio per la misurazione della pressione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione perché se nella stessa farmacia chiedo la misurazione della pressione o un elettrocardiogramma, la detrazione della spesa è subordinata all’effettuazione del pagamento con mezzi tracciabili.
In alcuni casi le incertezze riguardano le spese mediche. Ad esempio, una visita cardiologica effettuata presso una struttura ospedaliera, in “regime” di intramoenia, o in un centro accreditato con il servizio sanitario nazionale può essere pagata in contanti conservando il diritto alla detrazione del tributo. Invece, la stessa visita, effettuata da uno specialista “privato”, deve essere pagata con un mezzo di pagamento tracciabile.
In tale ipotesi il pagamento può essere effettuato con carta di debito, di credito, carta prepagata, bonifico, ma anche con assegno bancario. Invece, in altri casi, l’unico mezzo di pagamento è costituito dal bonifico. Tale circostanza riguarda, ad esempio, il pagamento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.
Il decreto Milleproroghe e il periodo di moratoria
Cosa fare allora? I contribuenti sono estremamente disorientati, e rischiano di commettere errori compromettendo il diritto a beneficiare delle detrazioni. Per tali ragioni si è pensato ad introdurre un periodo di “moratoria” relativo all’utilizzo obbligatorio dei mezzi di pagamenti tracciabili.
È stato predisposto un emendamento al decreto Milleproroghe, che consentirebbe di salvaguardare il diritto alla detrazione nella prima parte dell’anno anche nell’ipotesi in cui i pagamenti delle spese sanitarie, o degli altri oneri, fossero stati effettuati in contanti.
L’emendamento è stato voluto dal Ministro Gualtieri ed è stato approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ma la proposta di modifica non ha convinto tutta la maggioranza. Conseguentemente, è stata rinviata la presentazione del testo alle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.
La contesa politica
Il mancato accordo tra le forze politiche e la temporanea “sospensione” della presentazione dell’emendamento hanno fatto venire alla luce la triste verità. All’emendamento è stata assicurata copertura finanziaria attraverso la riduzione del fondo per il “taglio” del cuneo fiscale. In pratica, è stato affermato che “va bene dare più tempo agli italiani per abituarsi a pagare le spese detraibili col bancomat, ma preferiamo che questa norma non sia coperta riducendo i soldi per la riforma dell’IRPEF. Siamo sicuri che un’altra copertura è possibile”. Queste sono le indicazioni dei politici.
La considerazione che nasce spontanea dalla contesa è estremamente semplice.
La copertura finanziaria è stata necessaria in quanto, ove la tracciabilità fosse stata integrale per l’intero anno, era atteso un incremento del gettito dovuto a possibili errori e a pagamenti effettuati in contanti.
Ora che si intende prevedere un periodo di moratoria di circa tre mesi, il gettito diminuirà in quanto nella prima parte dell’anno 2020 gli errori non saranno penalizzati. Se effettuo un pagamento in contanti – e non, invece, con una carta di credito – sarà comunque possibile la detrazione della spesa.
Adesso, a parte la nuova e penalizzante misura, deve essere fatta una seria riflessione sullo Stato che è in grado di “incamerare” più risorse facendo leva su possibili errori dei contribuenti che, in barba allo Statuto del contribuente, sono sempre più confusi.