La disposizione normativa della Regione Abruzzo in tema di trabocchi (prima parte)
del dott. Dario Antonacci,Giurista e Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna
(Num.Settembre 2019)
Il consiglio della Regione Abruzzo, in data 4 giugno 2019, dando via libera al progetto di legge n. 10 del 2019, ha approvato il testo della legge regionale n. 7 del 2019, volta a regolamentare e a salvaguardare i trabocchi. La legge regionale n. 7 del 2019, in particolare, è diretta a modificare norme, sempre aventi carattere regionale, già in vigore, disciplinanti la medesima materia.
I provvedimenti normativi interessati dalle modifiche apportate dall’intervento legislativo in analisi sono, in primo luogo, la legge regionale n. 13 del 2009 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese”, mentre, in secondo luogo, viene modificata la legge regionale n. 71 del 2001 “Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina”.
La legge della regione Abruzzo n. 7 del 2019, deliberata, come detto, in data 4 giugno 2019, è stata trasmessa al Presidente in data 5 giugno 2019 per poi essere pubblicata sul B.U.R.A.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico), nella serie speciale n. 104, in data 14 giugno 2019.
Prima della norma in epigrafe, il legislatore regionale, nel corso degli anni, aveva adottato diversi provvedimenti normativi finalizzati a disciplinare la materia dei trabocchi, tant’è che, il provvedimento in oggetto, infatti, ha proprio il compito di apportare modifiche a testi normativi, sempre aventi carattere di legge regionale, i quali, al pari della norma regionale del giugno 2019 regolamentavano e, in parte, disciplinano tutt’oggi i trabocchi.
Oltre le norme che vengono modificate con l’entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2019, vale a dire la legge regionale n. 13 del 2009, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese”, e la legge regionale n. 71 del 2001, che dispone il “Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina”, vi sono ulteriori norme regionali finalizzate a trattare direttamente e indirettamente la tutela nonché la disciplina dei trabocchi. In tal senso, giova ricordare la legge regionale n. 93 del 1994, recante “Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese”, come pure della legge regionale n. 38 del 2010, “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”.
A ciò si aggiunga che il legislatore regionale, nel 2015, con l’approvazione della legge del 6 novembre 2015, n. 38, costituita da 12 articoli e recante norme di “Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa)”, aveva inteso, appunto, come si appalesa già dal nome attribuito al testo normativo in argomento, istituire il Parco Regionale della Costa dei Trabocchi che, oltre a tutelare tutta una serie di specie animali e vegetali, comunità biologiche, la biodiversità e l’equilibrio complessivo dell’ambiente tanto terrestre quanto marino, era finalizzato a salvaguardare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici presenti all’interno del territorio del parco medesimo, con particolare attenzione alla peculiarità dei trabocchi, anche mediante la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa nel rispetto della natura e del paesaggio.
Ciò nonostante, nei confronti della legge regionale che istituiva il Parco Naturale regionale “Costa dei Trabocchi”, veniva promosso, dall’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, affinché, quest’ultima, si fosse espressa in merito alla legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2015 che istituiva il Parco in analisi.
Ebbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36 del 2017, esprimendosi sul ricorso in merito alla legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2015, statuiva che il provvedimento normativo regionale in oggetto, era stato adottato in contrasto con la norma, ex art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., che prevede l’attribuzione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema allo Stato, materia nella quale rientrano le aree marine protette. Infatti, sebbene il legislatore regionale istituiva l’area protetta con denominazione, strumentazione gestionale e di salvaguardia tipiche di un parco regionale terrestre, per contro, la perimetrazione nonché le coordinate geografiche dell’area interessata da proteggere inglobava esclusivamente un’area marina. Conseguentemente, la Corte Costituzionale interveniva con la declaratoria di illegittimità costituzionale, in quanto, come detto, le aree marine protette rientrano nelle competenze legislative dello Stato e non delle regioni, sancendo, di fatto, la cessazione di efficacia della norma di legge regionale che istituiva il Parco Naturale Regionale “Costa dei Trabocchi”.
Pertanto, prima di procedere con la disamina, entrando nel dettaglio della norma, occorre precisare che i trabocchi, beni storici artistici già tutelati e valorizzati ai sensi della legge della Regione Abruzzo n. 93 del 1994, costituiscono patrimonio storico-culturale, ambientale e artistico delle zone ove sono ubicati, trattandosi di antichi strumenti di pesca utilizzati dalle popolazioni locali che, in particolar modo, danno risalto ai valori estetici, tradizionali, tecnologici tipici e paesaggistici.
Fermo restando, dunque, quanto sopra detto, si rende opportuno porre l’attenzione sul provvedimento normativo regionale de quo, il quale è costituito da 7 articoli. Nello specifico, il primo articolo detta modifiche ed integrazioni all’art. 3 ter della legge regionale n. 13 del 2009, inserendo, inoltre, ulteriori cinque commi. Gli articoli 2 e 3, invece, sono volti a modificare rispettivamente l’art. 3 nonché l’art. 4 bis della legge regionale n. 71 del 2001. Gli artt. dal 4 al 7 recano disposizioni relative la stagione balneare 2019, la norma di rinvio, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del provvedimento legislativo regionale in oggetto. (continua)