La disciplina della legittima difesa alla luce della legge n. 36 del 2019 (seconda parte)

del dott. Dario Antonacci, giurista e cultore della materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna (Num. Luglio 2019)

 

La legge n. 36 del 2019, oltreché modificare l’esimente della difesa legittima, interviene anche in ordine all’art. 55, codice penale, il quale disciplina l’eccesso colposo. Ordunque, l’eccesso colposo viene a configurarsi allorquando un soggetto, eccedendo i limiti delle cause di giustificazione (previste dagli artt. 51, 52, 53 e 54 codice penale) e, dunque, ponendo in essere una condotta a rilevanza penale, realizza un fatto che il codice prevede e punisce quale delitto colposo.

In ordine alle modifiche che il legislatore, mediante l’approvazione della norma in oggetto, ha apportato all’eccesso colposo, con esclusivo riferimento alla legittima difesa domiciliare, bisogna precisare che è stata stabilita l’esclusione della punibilità se chi ha commesso il fatto ha agito con l’intento di salvaguardare la propria o l’altrui incolumità, a seguito del verificarsi di determinate circostanze, vale a dire se l’aggressore ha profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa (situazione di minorata difesa dell’aggredito) ovvero se il soggetto che invoca la legittima difesa ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

A fronte delle modifiche apportate alla parte generale del codice penale, testé argomentate, gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 36 del 2019 incidono su determinate fattispecie delittuose delineando, in particolare, l’inasprimento delle pene previste per i reati medesimi. In particolare, il delitto di violazione di domicilio, previsto e punito ex art. 614, codice penale, è ora sanzionato con la reclusione da un anno a cinque anni e, nel caso si tratti di violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, la pena della reclusione va da due a sei anni.

Altresì, è stata modificata la pena prevista per il furto in abitazione e il furto con strappo, disciplinati dall’art. 624-bis, codice penale, che ora sancisce la reclusione da quattro a sette anni. Mentre nelle ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo aggravate, ai sensi degli artt. 625, comma primo e 61, codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da € 1.000 a € 2.500. A ciò si aggiunga che, per quanto concerne l’art. 624-bis, codice penale e, conseguentemente, per la fattispecie delittuosa ivi prevista e punita, si rende opportuno, inoltre, rilevare che, l’art. 3 della legge n. 36 del 2019, andando a modificare l’art. 165, codice penale, dispone che la sospensione condizionale della pena è applicabile solo a condizione che venga integralmente corrisposto l’importo dovuto, da parte dell’aggressore, per il risarcimento del danno alla persona offesa.

La pena, poi, viene aumentata anche per la condotta avente rilevanza penale ai sensi dell’art. 628, codice penale, che sanziona la rapina. Infatti, la pena edittale ora è della reclusione da cinque a dieci anni. Segnatamente, le pene per il reato di rapina vengono aumentate anche nel caso in cui ricorra una delle circostanze aggravanti, elencate nel terzo comma, dell’art. 628, codice penale In quest’ottica la pena è della reclusione da sei, in luogo dei precedenti cinque, a venti anni e della multa da € 2.000 a € 4.000. Diversamente, se le circostanze aggravanti previste dal comma da ultimo menzionato che ricorrono sono due o più, la pena è della reclusione da sette, rispetto ai precedenti sei, a venti anni e della multa da € 2.500 a € 4.000.

La legge n. 36 del 2019 non si è limitata a modificare le disposizioni del codice penale appena analizzate, bensì è intervenuta anche, riformandolo, sul codice civile. Infatti, l’art. 7 della novella concernente le modifiche in materia di legittima difesa dispone la riforma dell’art. 2044, codice civile. In merito, va precisato che, circa la legittima difesa in campo civile, viene esclusa la responsabilità di natura civilistica di colui il quale ha commesso il fatto in ambito di legittima difesa domiciliare, secondo quanto stabilito ex art. 52, commi secondo, terzo e quarto, codice penale E ancora, per ciò che riguarda l’eccesso colposo, come disciplinato ai sensi dell’art. 55, comma secondo, codice penale e, quindi, relativamente alla legittima difesa domiciliare, viene stabilito che al danneggiato è dovuta una indennità -e non come accadeva precedentemente un risarcimento- la cui misura viene determinata secondo l’equo apprezzamento dell’organo giudicante, il quale, nella statuizione dell’indennità stessa, è tenuto a prendere in considerazione la gravità, le modalità realizzative e il contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-aggressore.

Il provvedimento di riforma interviene anche in tema di spese di giustizia. In buona sostanza, mediante il dettato dell’art. 8, legge n. 36 del 2019, che modifica, con l’inserimento dell’art. 115-bis, il D.P.R. del 30 maggio 2001, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), viene stabilito che il soggetto nei confronti del quale si procede penalmente, per fatti commessi in condizione di legittima difesa o eccesso colposo “domiciliare”, in favore del quale viene disposta l’archiviazione o, altrimenti, viene emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, parimenti, sono poste a carico dello Stato medesimo gli onorari e le spese spettanti, altresì, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Tuttavia, nell’eventualità che, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, venga pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, allo Stato viene riconosciuto il diritto di ripetere le somme precedentemente anticipate nei confronti del condannato.

Infine, va segnalato come anche il comma 1, art. 132-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, mediante l’aggiunta della lett. a-ter, viene novellato. Difatti i processi relativi ai delitti di omicidio colposo, ex art. 589, codice penale, e di lesioni personali colpose, ex art. 590, codice penale, verificatisi in presenza di legittima difesa ed eccesso colposo “domiciliare”, sono inseriti tra quelli nei confronti dei quali la legge, tramite la previsione normativa de qua, assicura la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione, ciò al fine di garantire l’alleggerimento e, conseguentemente, una prevedibile quanto auspicabile maggior rapidità dei procedimenti in oggetto.

 

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