Il caso: Poste condannata al rimborso dei Buoni Fruttiferi scaduti e non riscossi per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico

   a cura dell’Avv. Dario Antonacci*

Nel tempo, un notevole numero di risparmiatori e, in particolare, di piccoli risparmiatori al fine di accantonare anche solo piccole somme di danaro sono ricorsi ai Buoni Fruttiferi Postali (BFP).

Questi ultimi, come noto, sono dei prodotti di investimento finanziario emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., collocati da Poste Italiane S.p.A. e garantiti dallo Stato.

Nelle ultime due decadi del ventesimo secolo avevano, solitamente, una durata ventennale o trentennale mentre, mentre a partire dai primi anni duemila, venivano collocati sul mercato anche buoni fruttiferi aventi durata differente, in genere di diciotto mesi.

L’avvento del nuovo millennio ha introdotto anche una nuova disciplina con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie n. 300 del 27 dicembre 2000 del Decreto del Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 .

Invero, il primo aspetto meritevole di attenzione è rappresentato dall’art. 8 del decreto in parola, considerato che detta norma introduce un diverso regime prescrizionale dei buoni fruttiferi. In tal senso, il precedente termine prescrizionale di cinque anni viene soppiantato dal nuovo termine decennale, cosicché i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali a far data dalla entrata in vigore del decreto ministeriale in parola si prescrivono in dieci anni, termine decorrente dalla data di scadenza dei buoni stessi.

E’ facilmente ravvisabile la portata della norma suddetta considerato che il termine prescrizionale è stato, nella sostanza, raddoppiato rispetto al termine prescrizionale precedentemente vigente in tema di buoni fruttiferi postali.

Ferma restando la modifica del termine prescrizionale come sopra detto, altra peculiarità inerente i buoni fruttiferi introdotta dal D.M. 19 dicembre 2000 riguarda alcuni obblighi sorgenti in capo al soggetto che colloca i buoni fruttiferi postali nel mercato che, nel caso di specie, è Poste.

In tal senso, viene previsto un generale dovere di trasparenza e di informazione imposto al fine di fornire una effettiva conoscenza per l’investitore del prodotto finanziario acquistato.

Difatti, leggendo l’art. 2 del decreto in analisi, emerge come, tutta una serie di informazioni relative ai buoni fruttiferi postali, quali “il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario” debbono essere riportate in apposito decreto ministeriale che dispone l’emissione dei buoni fruttiferi postali effettuata per serie.

Ebbene, l’emissione di buoni fruttiferi postali per “serie” deve essere effettuata previa emanazione di apposito decreto ministeriale.

A ciò si aggiunga che altro ed ulteriore obbligo, sempre introdotto dal Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, come emerge dalla lettura tanto dell’art. 3 quanto dall’art. 6 del citato decreto, riguarda la consegna al sottoscrittore dei buoni fruttiferi del cosiddetto Foglio Informativo Analitico, conosciuto con l’acronimo F.I.A.

In quest’ottica, il soggetto che colloca i buoni fruttiferi nel mercato deve consegnare al sottoscrittore, oltre al titolo rappresentato da documento cartaceo – ossia il buono fruttifero postale – anche e soprattutto il suddetto Foglio Informativo Analitico che deve contenere tutte le caratteristiche e, dunque, la descrizione dettagliata del prodotto finanziario acquistato dal sottoscrittore, con il chiaro intento di rendere lo stesso effettivamente edotto delle condizioni praticate in relazione al

buono acquistato.

Ed invero, la mancata consegna del F.I.A. al sottoscrittore, in sede di emissione, comporta, da parte del soggetto che colloca il buono fruttifero postale, la violazione dei doveri di informazione e di trasparenza imposti dalla normativa di riferimento e, parimenti, comporta la violazione dell’obbligo di rendere nota la data di scadenza del prodotto finanziario acquistato, così come sancito dal combinato disposto dagli artt. 2 e 6 del Decreto del Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000.

Conseguenza logica dell’assunto è rappresentata dal fatto che, qualora sul buono fruttifero postale non sia riportata la data di scadenza e, al contempo, al sottoscrittore non sia stato consegnato il F.I.A., il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e, pertanto, il possessore ha diritto al rimborso anche oltre il termine prescrizionale.

Fermo restando, dunque, il quadro normativo come sopra descritto, occorre ora rivolgere l’attenzione al caso del risparmiatore di Montebello di Bertona, in provincia di Pescara, che si è visto riconoscere il diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali scaduti e non riscossi entro il termine di dieci anni dalla data di scadenza in quanto in sede di sottoscrizione il soggetto che aveva collocato i buoni fruttiferi postali, vale a dire Poste, non aveva adeguatamente informato il sottoscrittore considerato che allo stesso non era stato consegnato il F.I.A.

La vicenda trae origine nel lontano 6 giugno 2006, quando, il sottoscrittore di Montebello di Bertona acquistava, presso l’Ufficio Postale del suo paese, due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie 18J, senza che però gli fossero fornite le informazioni e le indicazioni che, come visto, risultano essere obbligatorie.

Per di più, oltre a non aver ricevuto le informazioni relative ai buoni fruttiferi postali acquistati, al sottoscrittore non veniva consegnato il F.I.A. né, tantomeno, Poste provvedeva ad affiggere gli avvisi contenenti le condizioni praticate nei locali dell’Ufficio Postale di riferimento, abitualmente frequentato dal sottoscrittore.

Invero, oltre all’obbligo di consegna, sempre alla luce dell’art. 6 del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, a Poste, veniva imposto di esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso contenente le condizioni applicate per ogni singola tipologia di buono fruttifero.

Nel caso di specie, l’obbligo di consegna del F.I.A. oltre ad essere previsto espressamente dal D.M. del Tesoro, veniva ribadito anche sui titoli cartacei acquistati ove veniva espressamente riportata la seguente dicitura: “[…] Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”.

Ciò detto, il sottoscrittore, non essendo stato correttamente edotto delle caratteristiche dei prodotti acquistati e non avendo ricevuto al momento della sottoscrizione il F.I.A., non poteva di certo immaginare che i buoni acquistati avessero una durata limitata di solo diciotto mesi credendo, in totale buona fede, che si trattasse di buoni fruttiferi postali ordinari, aventi durata ventennale o, addirittura, trentennale.

Questo anche perché sui buoni fruttiferi non vi era riportata nemmeno la dicitura di buoni fruttiferi a termine.

Il sottoscrittore, certo di una durata notevolmente più lunga dei buoni acquistati, solo nel marzo 2020, dopo essersi recato presso l’Ufficio Postale dove aveva a suo tempo sottoscritto i buoni e avendo chiesto informazioni circa gli interessi maturati nel tempo e il termine entro il quale avrebbe potuto

chiedere il rimborso dei prodotti stessi, veniva a conoscenza della natura a termine dei buoni acquistati e della loro durata massima di soli diciotto mesi.

A quel punto, il sottoscrittore proponeva formale reclamo nei confronti di Poste volto ad ottenere il rimborso della sorte capitale investita nel giugno 2006 oltre gli interessi maturati nel tempo.

Tuttavia, Poste, già in sede di reclamo, negava il rimborso al risparmiatore considerato che “[…] essendo i BFP oggetto del ricorso sottoscritti in data 6.6.2006 ed avendo durata massima di 18 mesi, la scadenza era prevista per il 6.12.2017, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 7.12.2007, pertanto la liquidazione è stata negata nel pieno rispetto della legge” facendo leva sul fatto che i buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla loro scadenza.

Nondimeno, il risparmiatore non accettava la soluzione prospettata da Poste che invocava l’avvenuta prescrizione del diritto al rimborso in ordine ai buoni acquistati nel lontano 2006 e decideva di percorrere l’ulteriore via del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Occorre specificare come il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario rappresenta una “strada” alternativa rispetto alla giustizia ordinaria tenuto conto che è da considerarsi quale sistema di risoluzione alternativo e facoltativo delle controversie che possono sorgere tra gli istituti di credito e i clienti in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Del resto, altra peculiarità di tale tipologia di ricorso è data dal fatto che le decisioni assunte dall’ABF non sono vincolanti per le parti a differenza delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria, avendo l’ABF una funzione meramente conciliativa, finalizzata alla risoluzione della controversia sorta tra le parti coinvolte. Infatti, se la decisione assunta dall’ABF non è ritenuta soddisfacente una o da entrambe le parti, queste possono rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Inoltre, giova sottolineare che è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario solo a seguito di reclamo presentato direttamente all’istituto di credito, come d’altronde si era verificato nel caso in parola.

Ebbene, in data 3.6.2020, il sottoscrittore presentava formale ricorso all’ABF, sempre nella speranza di vedersi rimborsate le somme dovute da Poste.

Ciò nonostante, le aspettative del risparmiatore venivano nuovamente disattese considerato che anche l’Arbitro Bancario Finanziario, al pari delle Poste, negava il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi per il risparmiatore.

Difatti, sebbene il risparmiatore lamentava la mancata consegna al momento dell’emissione del Foglio Informativo Analitico e la conseguente impossibilità di conoscere la data di scadenza dei buoni e il momento in cui sarebbe iniziata a decorrere il periodo di prescrizione, l’ABF, al termine della seduta del 26.11.2020, respingeva il ricorso del risparmiatore in quanto a dire dello stesso “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”.

A questo punto, al risparmiatore vestino, non rimaneva che la strada della giustizia ordinaria.

E dunque, assistito dai suoi legali, il risparmiatore, in data 11.2.2022 depositava il ricorso presso la cancelleria del Giudice di Pace di Penne il quale, in data 16.2.2022, emetteva il decreto con il quale veniva ingiunto a Poste il rimborso della somma investita dal risparmiatore oltre gli interessi.

Notificato il decreto ingiuntivo, l’opposizione di Poste al decreto ingiuntivo non si faceva attendere talché si instaurava il procedimento di opposizione.

Le parti processuali rispettivamente svolgevano le loro difese.

In particolare, Poste affermava che il diritto del risparmiatore al rimborso dei buoni fruttiferi era prescritto.

Per contro, la difesa del risparmiatore insisteva per il rimborso dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel giugno 2006 oltre la corresponsione degli interessi chiedendo, pertanto, la conferma integrale del decreto ingiuntivo.

Snodo cruciale della vicenda processuale era rappresentato, quindi, dalla consegna del F.I.A. al sottoscrittore al momento della sottoscrizione dei BFP.

Ordunque, durante tutto il corso del processo, Poste, non riusciva a fornire prova alcuna né di aver informato adeguatamente il risparmiatore né, tantomeno, di aver effettivamente consegnato allo stesso il F.I.A., con la conseguente violazione dei doveri di adeguata informazione e trasparenza imposti dalle norme vigenti in materia.

Del resto, Poste, non forniva prova alcuna neanche in merito all’affissione degli avvisi presso i propri locali aperti al pubblico e, in particolare, presso l’Ufficio Postale di Montebello di Bertona, luogo ove venivano sottoscritti i buoni in parola.

Il processo, pertanto, si concludeva con la sentenza n. 33 del 29 novembre 2022, pubblicata in data

30 novembre 2022, emessa dal Giudice di Pace di Penne, Dott. Ferraro, con la quale venivano salvaguardate le ragioni del risparmiatore, sancendo il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.

In quest’ottica la sentenza citata ribadisce l’onere e, dunque, l’obbligo sorgente in capo a Poste, sancito tanto dai titoli sottoscritti quanto dal D. M. del Tesoro 19 dicembre 2000, di consegna del F.I.A. al risparmiatore al momento della sottoscrizione dei titoli stessi, nel quale sono riportate tutte le caratteristiche.

Il Giudice di Pace di Penne, nella sentenza n. 33 del 2022, sostanzialmente ha statuito che “[…] posto che i Buoni fruttiferi postali non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano nessuna scadenza e che al risparmiatore non è stato consegnato il F.I.A. al momento della sottoscrizione, consegue che lo stesso non è stato messo in grado di conoscere le condizioni dei buoni fruttiferi e la loro eventuale scadenza” ponendo in evidenza la circostanza che Poste non aveva assolto l’onere di prova dell’avventa consegna del F.I.A.

In definitiva, il principio di diritto enunciato dal Giudice di Pace di Penne con l’adozione della sentenza in parola, tenuto conto che non può iniziare a decorrere la prescrizione anche se trascorsi dieci anni dalla scadenza dei buoni fruttiferi in oggetto, ha sancito l’obbligo per Poste di rimborsare i buoni fruttiferi postali, anche se trascorsi oltre dieci dalla loro scadenza, in quanto al momento della sottoscrizione dei titoli, la stessa, in violazione dei doveri di trasparenza e di informazione previsti e sanciti ex lege nonché espressamente riportati sui titoli medesimi, non provvedeva a consegnare il Foglio Informativo Analitico.

La vicenda processuale, dunque, si concludeva con la conferma integrale del decreto ingiuntivo e, quindi, con la conseguente condanna di Poste al rimborso delle somme riportate nei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel giugno 2006 dal risparmiatore di Montebello di Bertona, oltre interessi.

*Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna

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