L’URBANISTICA OSCURA – IL CASO DI VIA MARINELLI A MONTESILVANO
di Giuseppe Di Giampietro (digiampietro@webstrade.it)
Un intervento dirompente di demolizione e ricostruzione nel quartiere di Villa Verrocchio diventa un caso studio, il laboratorio urbanistico per analizzare le atrocità e proporre le soluzioni, per trasformare l’urbanistica in un’opportunità per riqualificare e fare crescere di valore l’edilizia esistente nelle nostre città.
1. PREMESSA. ACCESSO AGLI ATTI. IL CONTROLLORE NON VUOLE ESSERE CONTROLLATO
La vicenda di mala-urbanistica e scempio edilizio nasce a Giugno 2025, quando comincia a comparire su via Marinelli, lo scheletro mostruosamente fuori scala di un edificio di molti piani (7 piani, alla fine), allineato alle casette di 1 o 2 piani dei villini monofamiliari della città giardino di Villa Verrocchio, un quartiere di Montesilvano tra la SS16 Adriatica, l’ex ferrovia ed il mare, fatto di villette della città balneare del dopoguerra. Preoccupati, con un consigliere comunale, siamo andati a “vedere le carte”, presso il dirigente comunale all’urbanistica in carica all’epoca (ora trasferito ad un’altra città). Ad una prima consultazione a volo dei documenti risultava chiara la pesantezza dell’intervento e il dubbio di una discutibile legittimità del progetto. Vista anche la torbidità e complessità della normativa impiegata, abbiamo fatto richiesta di accesso civico generalizzato agli atti (ex D.Lgs 33-2013 e D.Lgs 96-2016), per conoscere quali regole, norme e convenzioni fossero impiegate nel rilascio del Permesso di Costruire (P.d.C.) all’impresa privata e se tali norme rispettassero le regole di trasparenza, equità, adeguatezza, rispetto dei diritti degli altri cittadini e delle regole pubbliche dell’urbanistica cittadina. Nello spirito della legge, di favorire il controllo diffuso dell’operato della pubblica amministrazione e dell’uso delle risorse pubbliche.
Dopo un ritardo di 30 giorni senza risposta, il sottoscritto fa istanza di revisione del silenzio rifiuto. Ai primi di Agosto arriva il diniego dell’accesso agli atti da parte del dirigente all’Urbanistica, lo stesso che ha firmato il P.d.C. e la convenzione tra impresa e Comune con gli accordi economici dell’operazione. Le motivazioni del diniego sono pretestuose. Di fatto il controllore non vuole essere controllato. Ad Agosto scatta la vacanza giudiziaria. Si ferma tutto. Ma non il cantiere, che cresce in altezza e completa la chiusura della cortina edilizia tra il quartiere su via Marinelli ed il parco di Villa Delfico, unico polmone verde, e futura area di servizi del quartiere.
A Settembre, l’avv. Andrea Granata del foro di Macerata, già difensore di comitati di cittadini contro abusi edilizi nel comune di Montesilvano, su incarico dell’Arch. Di Giampietro, notifica alle parti, istanza di Ricorso al TAR, tribunale amministrativo regionale di Pescara, contro il diniego di accesso del dirigente comunale all’Urbanistica. Il comune di Montesilvano era già stato oggetto di una precedente condanna, con pagamento delle spese, per rifiuto di accesso civico ad opera dello stesso dirigente, con Sentenza TAR di Pescara NRG 00117-2024, pubblicato il 28-06-2024
( https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg= 202400117&nomeFile=202400192_01.html&subDir=Provvedimenti ). Trasferito altrove il dirigente all’urbanistica, la segreteria del comune di Montesilvano, intendendo evitare una nuova condanna, ha proposto un accordo extragiudiziale, con pagamento delle spese legali e accesso civico generalizzato agli atti, come da richiesta. Ma solo a Dicembre 2025 è stato possibile ottenere l’accesso alla documentazione. Quando ormai l’edificio era arrivato al sesto piano. E solo successivamente, abbiamo scoperto che il progetto era stato cambiato altre 2 volte, con aumenti di cubatura e aggiunta di un nuovo piano. Ma non è mai troppo tardi, per capire e rendere giustizia.
2. IMPORTANZA E PROBLEMATICITÀ DEL CASO DI VIA MARINELLI
2.1 Si tratta, nel caso in oggetto, di un’operazione edilizia cospicua di demolizione e ricostruzione su via Marinelli, importante via generatrice del quartiere Villa Verrocchio a Montesilvano, in cui si demoliscono alcune villette unifamiliari con giardino, e corpi accessori di un solo piano, per realizzare un complesso edilizio condominiale di diversi corpi di fabbrica di 7 piani, con un enorme aumento del carico urbanistico, con discutibili monetizzazioni degli standard urbanistici, con l’utilizzo di cospicue premialità che snaturano il carattere della zona, addirittura alla fine, anche con trasferimenti di cubatura da un lotto ad oltre 2,5 km di distanza per realizzare lì servizi di quartiere e qui residenze. in deroga a norme urbanistiche comunali e nazionali (su altezze, distanze, allineamento e distanza dalla strada, dotazione di standard urbanistici pubblici e dotazioni pertinenziali private, carico urbanistico). Con la chiusura definitiva al quartiere della ventilazione, percezione del verde e accesso a Villa Delfico).
2.2 L’intervento presenta, oltre alla dubbia operazione di trasformazione urbanistica del quartiere, con enormi nuovi blocchi condominiali allineati alle casette monofamiliari preesistenti, in carenza di marciapiedi, parcheggi, verde sulla strada, anche un visibile impatto di degrado igienico, con limitazioni di aria e luce sulle proprietà edilizie circostanti, oltre alla chiusura, con edificato a confine dell’area di intervento rispetto all’area verde del parco di Villa Delfico.
2.3 L’intera operazione, per l’enorme aumento del carico urbanistico e l’adozione di opzioni discrezionali in deroga alla normativa urbanistica della città, si sarebbe dovuta regolare, a parere del sottoscritto tecnico, con un piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche, come prescritto dall’Art. 8 c. 2, del DM 1444-1968. (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e “standard urbanistici” per spazi pubblici, servizi, verde e parcheggi pubblici,) da sottoporre all’adozione del consiglio comunale, con pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni e approvazione finale pubblica, e non invece, con solo P.d.C. sottoposto alla sola valutazione del tecnico comunale, senza valutazione politica di bilanciamento tra interessi privati ed interesse pubblico.
3. ASPETTI DI DIRITTO. SULLA NORMATIVA DELL’ACCESSO AGLI ATTI
3.1 Il dirigente all’Urbanistica pro-tempore, facendo suo il punto di vista del contro-interessato (impresa proprietaria e tecnico progettista dell’intervento), ha dato un’interpretazione della normativa all’accesso agli atti inadeguata, illogica, strumentale e pericolosa.
In primo luogo, i richiami del contro interessato, fatti propri dal dirigente comunale, alla mancanza del requisito di un interesse “diretto concreto e attuale” all’accesso, fanno riferimento all’accesso documentale, come stabilito dalla L. 241-1990, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Mentre la domanda di accesso dell’arch Di Giampietro è stata fatta con riferimento all’accesso civico generalizzato definita dall’Art 5 e 5bis del D.Lgs. 33-2013.
Tale accesso agli atti ex D.Lgs. 33-2013, ha le seguenti speciali caratteristiche:
– ha lo scopo di tutelare il diritto dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forma diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. (Art. 1, c. 1);
– L’istanza di accesso identifica i dati, le informazioni o i dati richiesti e non richiede motivazione (Art. 5, c. 3)
3.2 Non è pertinente il riferimento al diniego all’accesso, per “tutelare … gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali“, perché nel caso si tratta di un permesso di costruire, che deve rispettare norme, regolamenti, diritti di concessione, standard urbanistici, che sono pubblici, trasparenti, uguali per tutti, e quindi ostensibili, verificabili e trasparenti ad ogni richiesta di verifica, congruità ed equità, rispetto alle regole urbanistiche della città.
Non si tratta certo di un’attività commerciale soggetta a pattuizione diretta, né opera dell’ingegno, per poter costruire di più e cedere di meno, con artifici “ingegnosi” che scavalcano quanto stabilito dalle regole urbanistiche pubbliche.
3.3 Il paradosso dell’interpretazione dell’accesso agli atti dato dal dirigente del comune di Montesilvano che lo nega, è che, oltre a privare il cittadino di un diritto garantito alla trasparenza, negherebbe quelle forma diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, e finanche sull’adeguato utilizzo delle risorse pubbliche (degli oneri di urbanizzazione e diritti di costruzione, di cui si dirà in seguito) tutelato dal D.Lgs 33-2013.
Ma, ancor più preoccupante, è che il controllato (funzionario comunale che ha verificato e firmato gli atti del permesso di costruire a cui si chiede di accedere) è anche controllore del diritto di accesso a quegli atti, che lui stesso approva e di cui rifiuta l’accesso.
Il P.d.C. contiene anche un accordo contrattuale tra impresa proprietaria e comune (convenzione edilizia), firmata dallo stesso dirigente, che lui stesso ha istruito, in una trattativa privata e diretta con il proprietario ed il progettista della trasformazione urbanistica, senza verifica pubblica della congruità, equità, pertinenza delle quantità edilizie assentite, in cui pare esserci una notevole discrezionalità sulla adeguatezza degli standard urbanistici garantiti alla città e sull’adeguatezza e corretto utilizzo dell’importo degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni quantificate.
Si tratta di argomenti complessi, con normative spesso contraddittorie o variate nel corso del tempo, in cui la capacità di valutazione degli amministratori e decisori eletti è spesso condizionata da un corretto ruolo informativo e di analisi critica di competenti tecnici relatori. È pertanto fondamentale, la possibilità di ascoltare pareri tecnici, punti di vista, ed interessi diversi, per poter svolgere la funzione di valutazione critica, mediazione ed assunzione di responsabilità, in nome dell’interesse pubblico, prerogativa dei decisori eletti. Con la segnalazione del caso, intendiamo garantire che non abbiano più a ripetersi questo tipo di abusi alla trasparenza, che creano danni gravissimi alla collettività, prima che all’interesse dei singoli.
4. L’URBANISTICA IN DEROGA E L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO PUBBLICO
4.1 Il progetto del nuovo “super-condominio”, per l’entità delle volumetrie premiali, per il cambio di morfologia urbana e tipologia edilizia rispetto al contesto esistente, per la presenza di numerose contrastanti indicazioni normative, del piano regolatore generale (Art. 38 Zona di completamento B4; Art. 42 Zona B9. Assi a Mare, Art. 9 Definizioni edilizie. Distanza dalle strade, nelle N.T.A. norme tecniche di attuazione del P.R.G.) , della normativa regionale (L.R. 49-2012, attuazione del “Decreto Sviluppo”, criteri di premialità ed obblighi nella trasformazione di edifici esistenti) e della normativa nazionale “inderogabile” (D.M. 1444, Standard urbanistici; in particolare, Art, 8 c.2 Altezza degli edifici in Zona B) non si sarebbe potuto approvare come Permesso di Costruire diretto, ma avrebbe dovuto essere sottoposto a piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche, come richiesto dalla normativa nazionale sovraordinata del DM 1444-1968. Il che vuol dire che l’approvazione del piano si sarebbe dovuta ricondurre ad una valutazione pubblica, politica e non solo tecnica, trasparente ed interlocutoria, che avrebbe dovuto garantire un equo bilanciamento tra interesse pubblico e diritto dei privati.
4.2 Il tema delle altezze massime degli edifici in Zona B (zona di completamento, con edifici esistenti; diversa dalla Zona C di espansione, non ancora edificata) è governata dalla norma nazionale, sovraordinata alle norme locali negli aspetti civilistici, del D.M. 1444-68 (sugli standard urbanistici “inderogabili”) che all’Art. 8 c. 2, Limite di altezza degli edifici in Zona B, prescrive. – “L’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche,…”. Dunque, da una parte non sarebbe possibile costruire un edificio di 7 piani su un lotto circondato da edifici di 1-2 piani. Dall’altra, la norma stessa prevede la possibilità di costruire anche edifici più alti, ma sottoponendoli ad una pianificazione particolareggiata “planovolumetrica”, ossia con la valutazione dettagliata, non solo delle distanze in piano rispetto ali edifici circostanti, ma anche dell’impatto in altezza dei volumi, con le ombre portate e gli effetti sul soleggiamento e ventilazione sull’intorno edificato. È gravissima, sulle tavole progettuali, l‘indicazione dell’orientamento planovolumetrico delle ombre, come se il sole provenisse da Nord invece che da Sud, indicando le ombre portate dall’alto edificio come se si riversassero solo sul Parco di Villa Delfico a Sud, invece che (come in realtà avviene) oscurare le casette lungo la via Marinelli a Nord. E’ discutibile che si tratti di un errore grossolano, inammissibile in una documentazione progettuale, in cui il progettista “assevera” erroneamente la condizione dei luoghi, e non invece di un, più grave, “falso ideologico” reato penale, che compromette la corretta valutazione dell’impatto dell’opera. (Vedi FIGURA 5, PLANOVOLUMETRICO CON OMBRE).

Dunque, la valutazione “politica”, in consiglio comunale, con la possibilità di osservazioni di cittadini e portatori di interesse, e controdeduzioni, oltre che “tecnica” sulle quantità edificatorie del progetto, dovrebbe garantire un equo bilanciamento tra interessi privati e di impresa e interesse pubblico alla riqualificazione urbana, con bilanciamento degli interessi e dei conflitti. A poco vale dire che il PRG prevede un’altezza massima di Quadrante, che ha senso per le zone di espansione di tipo C e dove non esistono altre limitazioni circostanti, ma non per le Zone B già edificate di completamento, sottoposte a più stretti limiti del D.M. 1444-68. Né si può scavalcare un criterio di tutela civilistico dei rapporti tra proprietà limitrofe, essendo sempre prevista, la possibilità di interventi straordinari rispetto al contesto, con una opportuna valutazione “di piano” e di sistema, e non solo di “progetto” e di lotto.
4.3 Un altro punto inaccettabile del progetto approvato è quello dell’allineamento prevalente e la distanza dalla strada del nuovo edificio. Con un’interpretazione irragionevole, si pretende di applicare il criterio dell’allineamento prevalente alle casette esistenti di 1 o 2 piani della città giardino, di un nuovo condominio di 7 piani con quasi 40 appartamenti insediabili, come se si trattasse di inserire un edificio conforme a quelli adiacenti in un lotto intercluso non ancora edificato. È di palmare evidenza che si tratta di un criterio irragionevole. In primo luogo, non ha senso parlare di allineamento prevalente, che esprime un criterio di omogeneità morfologica dell’edificato lungo la strada, quando si ha un cambio tipologico così rilevante degli edifici. Un condominio alto pluripiano è molto diverso dalle case mono o bifamiliari, con recinto e giardino circostante, sia per forma, sia per dotazione di verde e parcheggi pertinenziali e pubblici. È come mettere a fianco l’uovo e la gallina. Inoltre, la via Marinelli, che è larga meno di 10 m, con marciapiedi di 1,00 e 1,20 m fuori norma, è anche oggetto, nel PRG, di una normativa e di un indirizzo di riqualificazione urbanistica speciale come “Asse a mare” (Art. 42 – Zona B8), per il quale è previsto la “Trasformazione della viabilità esistente in viali alberati con doppio marciapiede”. È ovvio che nessun viale alberato doppio potrà essere realizzato se i nuovi edifici sul fronte strada con marciapiedi di 1,00-1.20 m sono allineati alle casette con distanza di poco più di 2 m dalla strada, né si potranno realizzare parcheggi di servizio sul fronte strada commerciale, o marciapiedi di idonea larghezza (min. 4,00 m su Strade di Quartiere di tipo E, secondo le Norme CNR Strade 60-78), né piste ciclabili, né piazzette arredate per la sosta pedonale. Infine, c’è da dire che, all’Art. 9 NTA del PRG Definizioni edilizie, nello stesse norme è prescritto “Distanze minime dalle strade: La distanza dalle strade è, all’interno del centro abitato, pari a m 5.00 per strade con larghezza sino a ml.7.50 e di m 7.50 per strade con larghezza da 7.50 m a 15.00 m. In tale distanza vengono computate le aree cedute per allargamenti stradali….” Essendo la via Marinelli di larghezza circa 9,70 m, la distanza minima dei nuovi edifici dalla strada deve essere di m 7.50.
4.4 Gli standard urbanistici pubblici e le dotazioni pertinenziali private di di parcheggi, verde e servizi. Un problema da affrontare quando si realizzano interventi edilizi rilevanti (con più di 600 mc, o più di una villetta bifamiliare, o più di 6 abitanti equivalenti), occorre, oltre alle dotazioni pertinenziali di aree per parcheggi e verde privato, predisporre anche la cessione di aree per standard urbanistici pubblici (verde, parcheggi, percorsi pedonali e aree pubbliche, per servizi di quartiere, o comprensoriali) per i nuovi abitanti insediati. Negli interventi su aree di espansione, in Zona C (come il PP1 Alberghi-Foce del Saline di Montesilvano), è prescritta, e ormai consolidata, la cessione di aree pubbliche per 24 mq per abitante (o per ogni 100 mc equivalenti), oltre alla rete stradale. Si arrivava così a cedere circa la metà delle aree di proprietà per standard urbanistici, strade ed aree pubbliche. Ma, nelle zone di completamento o di ricostruzione (Zone B, giá urbanizzate) che, a causa della limitazioni imposte oggi al consumo di suolo, saranno ormai la quasi totalità degli interventi futuri, occorrerà dotare quegli stessi interventi di completamento o riedificazione, di una quota di aree e servizi “in loco” per la riqualificazione urbana dell’esistente, e l’aumento del carico urbanistico dei nuovi abitanti insediati sul quartiere esistente. Già la norma sugli standard urbanistici, D.M. 1444-1968, all’Art. 4, aveva previsto per le Zone B, già edificate e con una parte degli standard presenti, una riduzione della quantità di standard urbanistici da reperire per abitante, pari alla metà (12 mq/ab invece di 24 mq/ab). Essi vanno resi effettivamente disponibili negli interventi in Zona B. Né può la monetizzazione degli standard urbanistici negli interventi di demolizione e ricostruzione con incentivi e premi di cubatura, garantire la reale disponibilità di tali standard per i nuovi abitati insediati, rimandandoli ad una futura, improbabile, acquisizione. Occorre quindi che, contestualmente al progetto, siano resi disponibili in loco, o nelle adiacenze, le aree per i 12 mq di standard per nuovo abitante insediato (o per 100 mc di nuova edificazione). O come superficie libera, oppure all’interno dello stesso nuovo edificio, con spazi per la dotazione di servizi pubblici (centro anziani o centro di quartiere, biblioteca, uffici comunali o nido d’infanzia…).
4.5 Diamo i numeri. Nel progetto approvato, invece, a fronte di un’area disponibile di 2.050 mq, con una cubatura esistente demolita di 1.863 mc. La Densità Fondiaria preesistente (1.863/2.050) era di = 0,9 Mc/mq. Si è ricostruita una cubatura doppia (200 %), per incentivo di PRG, oltre ad una cubatura aggiuntiva per la parte inedificata del lotto di 912 mc (1 mc/mq), e un incentivo ulteriore di 1.080 mc da L.R. 49-2012 (Decreto Sviluppo, + 65 % dell’esistente, per costruzione ad alta efficienza energetica di tipo A+), oltre ad un trasferimento di cubatura, da area di 1.200 mq ceduta al Comune, a 2,5 Km di distanza, per 1.170 mc addizionali (Art. 63 NTA-PRG), con una ulteriore area ceduta al comune per standard urbanistici relativi, di 360 mq, a circa 800 m di distanza dall’area di intervento. Il Volume totale dichiarato era dunque di 6.887 mc, per una densità fondiaria dichiarata di progetto = (6.887/2.050) = 3,4 Mc/mq. In realtà, sommando anche la cubatura non dichiarata ma abitabile, del sottotetto, delle logge intercluse e dei locali dichiarati per riunioni condominiali, si aggiungono altri 1.761 mc abitabili, per un totale complessivo di = mc (6.887+1.761) = mc 8.648 stimati. Con una Densità fondiaria reale di (8.648/2050) = 4,2 mc/mq
I nuovi abitanti equivalenti (100 mc per abitante) sono stimati in in (8.648/100) = 86 nuovi abitanti insediabili. Per costoro occorre reperire lo standard urbanistico minimo in Zona B di 12 mq/abitante. Ossia (ab. 86×12 mq) = 1.032 mq di standard urbanistici da garantire nell’intervento di demolizione e ricostruzione, per i soli nuovi abitanti insediati. Gli Standard urbanistici ceduti, nei tre progetti approvati sono stati invece di mq (162+103+360 mq a 800m distanza) = mq 625. Gli Standard urbanistici mancanti sono dunque mq (1.032-625) = Mq 407 mancanti. Tutto ciò si traduce in un aumento del carico urbanistico sul quartiere.
In conclusione, se in Zona C di espansione, si doveva cedere al Comune circa il 50% (la metà) della proprietà, per standard urbanistici e strade, in Zona B, parzialmente edificata di completamento, occorre cedere (o acquistare e cedere nei pressi, prima dell’edificazione), almeno il 30 % dell’area di intervento per standard urbanistici, oppure cedere superfici equivalenti (o meglio, volumi edificati) all’interno del nuovo edificio, per standard urbanistici per i nuovi abitanti insediati. Altrimenti, questi nuovi abitanti saranno abitanti-fantasma, privi di spazi per verde e parchi pubblici, servizi di quartiere e comprensoriali. Tutte dotazioni che fanno la qualità dell’abitare, il valore (ed anche il prezzo) di una nuova casa ricostruita in Zona B.
5. UNA PROPOSTA ALTERNATIVA PER L’AVVIO DI UNA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA
Per non limitarci ad una critica negativa del progetto approvato, si allegano anche degli schemi progettuali alternativi, per una diversa configurazione di quella che sarebbe potuto essere l’inserimento del nuovo edificio nel contesto esistente. Le principali variazioni sono:
5.1. Arretramento di 7,5 m del nuovo edificio e della recinzione rispetto alla strada (invece che 2 m), con creazione di alberature stradali, area di sosta di servizio su strada, area pedonale pubblica, arredata e alberata.

5.2 Accesso pedonale alberato al parco di Villa Delfico, con piazzetta albera e arredata, pubblica interna, e alberature perimetrali dell’edificio. Ciò richiede l’eliminazione del corpo edilizio di 1 piano che preclude l’accesso al parco di Villa Delfico.
5.3 Piano Terra commerciale, terziario o a servizi di circa 350 mq con camminamento pedonale coperto lato strada (si possono recuperare qui standard pubblici a cessione, all’interno dell’edificio, per centro anziani, biblioteca di quartiere, o servizio scolastico di base). Un edificio con piano terra commerciale o a servizi è un valore aggiunto per lo stesso edificio e aumenta il valore dell’immobile e degli appartamenti venduti, vantaggiosa per gli abitanti e la stessa impresa.
5.4 L’altezza dell’edificio di 7 piani fuori terra (compreso il sottotetto), utilizzando la normativa di PRG sugli Assi a Mare. Art. 42 NTA), con P.T. commerciale e a servizi e 6 piani di abitazioni per 36 appartamenti (1 solo in meno dei 37 del primo progetto approvato. 7 in meno dell’ultima variante approvata dell’intervento, computando tutti gli spazi “abitabili” reali).
5.5 Con delle rampe da via Marinelli si accede ad 1 piano interrato a garage, parcheggi pertinenziali e pubblici, e locali di sgombero pertinenziali
(Vedi FIGURA 9. ALTERNATIVA (AL PROGETTO APPROVATO). PIANO TERRA, e FIGURA 10. ALTERNATIVA (AL PROGETTO APPROVATO). PIANO INTERRATO).
5.6 Una tabella sinottica comparativa, confronta i dati principali delle due alternative progettuali: Progetto approvato e in fase di realizzazione / Alternativa progettuale con PUE di recupero urbano dell’area di intervento. (FIGURA 11 – CONFRONTO P.d.C. approvato – PUE di Recupero Urbano).
Un confronto pubblico, ed un dibattito sulle alternative e le regole per la trasformazione della città esistente, sarebbe utile per trarre giovamento da questa storia di errori e occasioni mancate, per cambiare il nostro futuro e restituire alla politica e alla città le scelte di un’urbanistica sostenibile.
(Rev. 03-2026)











