La legge n. 16 del 2025 della Regione Toscana: il suicidio medicalmente assistito (seconda parte)

   di Dario Antonacci*

(… continua) La legge in commento si compone di nove articoli.

I primi due articoli disciplinano rispettivamente le Finalità – art. 1 – e i Requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito – art. 2.

Facendo riferimento a quanto sopra accennato, non essendo possibile per il legislatore regionale disciplinare nello specifico dette materie, la norma, in riferimento a tali aspetti, rimanda espressamente alle citate statuizioni della Corte costituzionale – vale a dire la sentenza del 25 settembre 2019, n. 242 e la sentenza 1° luglio 2024, n. 135 – non entrando minimamente nel merito.

In particolare, per quanto concerne le finalità dalla lettura dell’art. 1 emerge come la Regione Toscana, nell’esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l’attuazione di quanto disposto dalle citate sentenze della Corte costituzionale in ordine al suicidio medicalmente assistito.

L’art. 2, invece, prevede che fino all’entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati nelle sentenze da ultimo menzionate della Corte costituzionale con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Giova ribadire, altresì, che i requisiti delineati dalle pronunce della Corte costituzionale affinché un soggetto possa accedere alla pratica medico sanitaria del suicidio medicalmente assistito sono i seguenti: l’aspirante suicida deve identificarsi in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”

Emerge chiaramente la volontà del legislatore regionale del rinvio al contenuto delle statuizioni giurisprudenziali della Corte costituzionale, in luogo di una puntuale indicazione delle condizioni di accesso, dettata al fine di evitare possibili obiezioni in riferimento all’incidenza sulla esatta configurazione del diritto.

Inoltre, per quanto concerne le citate modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 deve segnalarsi che, ai sensi dell’art. 1, è necessario che il paziente sottoscriva il proprio consenso che, come detto, dovendo essere informato, è da intendersi quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario effettuato dal medico e, dunque, quale presupposto per la legittimità dell’attività medica. Il consenso libero, adeguato ed informato deve essere preceduto da un’adeguata informativa con specifico riferimento alle caratteristiche, ai rischi e alle finalità dell’intervento, utilizzando un linguaggio comprensibile dal paziente. 

In quest’ottica, alla figura del medico viene dedicata ampia parte della normativa, visto la preminenza del suo ruolo. In particolare, ai sensi dell’art. 2, della norma da ultima citata, il medico deve adoperarsi affinché vengano alleviate le sofferenze, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento. Va anche avvertito che, lo stesso medico, nei casi di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati, tutto ciò al fine di garantire un certo grado di dignità, del paziente, anche e soprattutto nella fase finale della vita.

Tornando al contenuto della legge della Regione Toscana, l’art. 3 è volto a disciplinare l’Istituzione della Commissione multidisciplinare permanente, alla quale devono provvedere le singole aziende unità sanitarie locali (AUSL) entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge, seguendo i criteri fissati dal medesimo provvedimento.

Il compito attribuito alle dette commissioni risulta duplice. Il primo, di natura preventiva, consistente nell’accertamento della sussistenza delle condizioni del richiedente e il secondo, successivo, per la definizione delle modalità di esecuzione.

La commissione, si legge, è composta da un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali, un medico psichiatra, un medico anestesista, uno psicologo, un medico legale e un infermiere prevedendo l’integrazione, di volta in volta, con un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona che richiede l’accesso al suicidio medicalmente assistito.

I componenti delle dette commissioni sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’AUSL. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del servizio sanitario regionale.

La volontarietà della partecipazione esclude qualsiasi forma di compenso o indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

L’art. 4 stabilisce la Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito. In tal senso, la persona interessata, o un suo delegato, presenta all’AUSL competente per territorio una istanza per l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per l’approvazione o definizione della relativa modalità di attuazione.

L’istanza è corredata dalla documentazione sanitaria disponibile e può, altresì, essere eventualmente corredata dall’indicazione di un medico di fiducia e dal protocollo redatto dal medico di fiducia e recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 6, comma 2 della legge regionale.

L’AUSL una volta ricevuta la detta istanza con la relativa documentazione la trasmette tempestivamente alla Commissione e al Comitato per l’etica nella clinica operante presso l’azienda, istituito con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

L’art. 5 si occupa, invece, della Verifica dei requisiti.

In quest’ottica, alla Commissione multidisciplinare permanente dal momento in cui le viene trasmette l’istanza con la relativa documentazione viene assegnato il termine di venti giorni entro il quale questa deve concludere la procedura di valutazione dei requisiti, potendo sospendere il termine una sola volta e per non più di cinque giorni qualora si dovesse porre la necessità di effettuare accertamenti clinici diagnostici.

La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge n. 219 del 2017.

Se il richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti. A tal fine la Commissione esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche col supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, assicurando l’interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.

La Commissione chiede il parere del Comitato – in tempo utile ai fini del rispetto dei termini concessi – sugli aspetti etici del caso in esame trasmettendo al medesimo la documentazione inerente alla interlocuzione e agli accertamenti effettuati, il quale esprime il parere entro sette giorni dal ricevimento della documentazione.

All’esito di ciò la Commissione redige la relazione finale attestante gli esiti dell’accertamento dei requisiti e, conseguentemente, la AUSL comunica alla persona interessata gli esiti dell’accertamento.

L’art. 6, a sua volta, superata positivamente le verifica della sussistenza dei requisiti come previsto dall’art. 5, disciplina la Modalità di attuazione e, dunque, l’ulteriore compito al quale è chiamata la Commissione di cui all’art. 3, consistente nell’approvare le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito – qualora l’interessato al momento della presentazione dell’istanza abbia già allegato un protocollo per la procedura – o, alternativamente, nel definire le modalità stesse di attuazione della procedura medico sanitaria del suicidio medialmente assistito qualora, in sede di presentazione dell’istanza, l’interessato non abbia presentato alcun protocollo.

La procedura del vaglio e/o della definizione delle modalità di attuazione si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione alla persona interessata degli esiti dell’accertamento in relazione alla verifica dei requisiti.

In questa fase, la persona interessata può chiedere alla Commissione di approvare un apposito protocollo redatto dal medico di fiducia di questi concernente le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito, ove non presentato con l’istanza.

Vi è riconosciuta anche la facoltà per la persona interessata di chiedere alla Commissione di definire le modalità di attuazione, mediante un apposito protocollo sul quale deve essere raggiunto un accordo con lo stesso istante e nel caso in cui l’accordo non fosse raggiunto la richiesta non può aver seguito.

Viene precisato che le modalità di attuazione devono prevedere l’assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno alle persone vulnerabili, così da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.

La Commissione redige la relazione finale relativa agli esiti della richiesta di approvazione del protocollo e, conseguentemente, l’AUSL comunica al richiedente gli esiti della procedura.

L’art. 7 – una volta comunicato l’esito della valutazione delle modalità di attuazione – ha il compito di disciplinare il Supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito.

Ebbene, entro sette giorni dalla comunicazione dell’esito della valutazione delle modalità di attuazione, l’AUSL assicura, nelle forme previste dal protocollo approvato dalla Commissione o dalla stessa definito in modo condiviso con la persona interessata, il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro, con l’esclusione che la richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito implichi il sorgere di un obbligo di fornire assistenza in capo al medico.

Viene previsto espressamente che i trattamenti disciplinati dalla legge in oggetto costituiscono un livello di assistenza superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza, cui la Regione fa fronte con proprie risorse. Aspetto che ha come obiettivo quello di sottrarre la legge alla possibile contestazione di aver invaso una competenza del legislatore nazionale che, come noto e come anticipato, gode dell’esclusività della competenza in tema di livelli essenziali di assistenza.

Inoltre, nel pieno rispetto del diritto di ripensamento, viene affermato testualmente che la persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in qualsiasi momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento.

Infine, è nuovamente ribadito che le AUSL conformano i procedimenti disciplinati dalla legge in parola alla disciplina statale.

Per contro, l’art. 8 – Gratuità delle prestazioni – prevede che le prestazioni e i trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico assistenziale del suicido medicalmente assistito sono gratuiti.

La legge si conclude con l’art. 9 – Norma finanziaria – che prevede per l’attuazione delle prestazioni e i trattamenti previsti dal provvedimento normativo regionale in analisi nell’ambito del percorso terapeutico assistenziale del suicidio medicalmente assistito è stimata una spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mentre per quanto concerne gli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio. (fine)

 

*Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna

Lascia un commento