Contratto di convivenza

   A cura dell’avv. Vittoria Luciani

 

Gentile Redazione,

io e la mia fidanzata, nonostante la nostra giovane età anche se entrambi lavoriamo, abbiamo il desiderio di andare a convivere, a casa mia, avere dei figli e sposarci più avanti.

Ho sentito parlare del contratto di convivenza, mi chiedo se vi si possa inserire la previsione, se ci dovessimo lasciare, che sia lei ad andare via di casa, anche dopo la nascita di un figlio.

La casa l’ho acquistata con tanti sacrifici, che continuo ancora a fare, considerato che ho il mutuo da pagare.

Grazie mille. Antonello B.

 

Caro Antonello,

Al quesito che mi poni, devo darti una risposta negativa.

Con l’introduzione della Legge n. 76/2017 (Legge Cirinnà) si è intervenuti disciplinando le convivenze di fatto, fino ad allora prive di qualsiasi forma di tutela.

I conviventi di fatto possono, con la sottoscrizione di un apposito “contratto di convivenza” (regolato dal comma 50 al comma 64 dell’unico articolo di cui si compone la legge) disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Si tratta di un contratto tipico, ciò significa che lo schema contrattuale è stato espressamente previsto dall’ordinamento giuridico, e nel quale i partner possono indicare e stabilire la residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno, e l’eventuale scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Trattandosi di un contratto, questo può risolversi su accordo delle parti, per volontà di una di loro (con recesso unilaterale), in caso di matrimonio o unione civile tra le parti o tra una parte e un terzo, e per morte.

In questa cornice normativa, non è possibile inserire clausole contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, in particolare contrastanti con i diritti indisponibili riconosciuti in favore dei figli, che sono tutelati indipendentemente dal rapporto esistente fra i genitori.

In materia di casa familiare, infatti, si applica l’articolo 337–sexies del Codice civile, per il quale il diritto di godimento è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, cui segue la regolamentazione degli aspetti economici.

In ogni caso, potreste accordarvi, in caso di separazione, garantendo ai figli una sistemazione diversa da quella all’interno della casa familiare, sempre se nel loro primario interesse.

Se anche tu anche dei quesiti legali da sottoporre scrivi alla redazione all’indirizzo email: ilsorpassomts@gmail.com

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