La legge che ha istituito il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe (seconda parte)

 di DarioAntonacci

(Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna)

(continua) A riprova, per il 10 febbraio vengono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, viene favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

Le dette iniziative sono finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, ponendo in rilievo, in particolare, il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed, altresì, a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale ed all’estero.

Conseguentemente, viene stabilito che il “Giorno del ricordo” è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949 n. 260, recante “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”. Talché, ciò non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora dovesse cadere in giorni feriali, costituirebbe giorno di vacanza o comporterebbe riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977 n. 54, recante Disposizioni in materia di giorni festivi”.

Infine, il comma 4, dell’art. 1 della legge n. 92 del 2004, dispone che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La scelta della data per celebrare il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe ricade sul 10 febbraio, in quanto, proprio in questa data, con la sottoscrizione del Trattato di Parigi il 10 febbraio 1947, come detto, terminava il massacro delle foibe perpetrato a danno delle popolazioni giuliane, istriane e dalmate.

L’art. 2 si occupa, invece, di dar formale riconoscimento al Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata, con sede a Trieste, e all’Archivio Museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tal fine, viene concesso un finanziamento di € 100.000 annui, a decorrere dall’anno 2004, all’Istituto Regionale per la Cultura Istriana – fiumano dalmata (I.R.C.I.) ed alla Società di studi fiumani.

All’art. 3, inoltre, è demandata la disciplina dei riconoscimenti onorifici. In quest’ottica, il comma 1, dispone che al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo puramente onorifico e, dunque, senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

Il comma 2, si occupa di assimilare, a tutti gli effetti, agli infoibati gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato o in qualsiasi altro modo. Tuttavia, il riconoscimento è concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta quale conseguenza di torture, deportazione o prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

A ciò si aggiunga che il riconoscimento onorifico, disposto dal comma 1, si estende, nelle stesse modalità, anche ai soggetti di cui al comma 2.

Per contro, il comma 3, dispone l’esclusione dai riconoscimenti in oggetto per coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.

Parimenti, l’art. 4, si occupa della disciplina della presentazione delle domande. Nel dettaglio queste, dovevano essere dirette alla presidenza del Consiglio dei ministri e presentate su carta libera, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed accompagnate da descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando, altresì, ogni documento possibile, come eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

L’art. 4 si conclude con la prescrizione che le domande avrebbero dovuto essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge in parole, vale a dire entro il 28 aprile 2014.

Il legislatore, con l’approvazione della legge 30 marzo 2004 n. 92, mediante l’art. 5 costituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del Comitato per le Onoranze ai Caduti delle Foibe, da un esperto designato dall’I.R.C.I. di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (Federesuli) nonché da un funzionario del Ministero dell’interno.

In riferimento alla partecipazione ai lavori della commissionela quale, ex art. 6, comma 2, era

tenuta ad insediarsi entro due mesi dalla entrata in vigore del provvedimento normativo in epigrafe questa è da considerarsi gratuita con l’esclusione dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite, ex art. 3, per le quali sia stato accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

Tra le altre competenze, alla commissione veniva demandato, ex art. 6, comma 2, il compito di determinare le caratteristiche dell’insegna metallica e del diploma.

Ordunque, di tutti gli eventuali allegati prodotti e comunque di tutte le informazioni fornite dai soggetti che hanno presentato domanda ex art. 4, la commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne ha tenuto debitamente conto nell’esame delle domande stesse, come sancito dal comma 2, dell’art. 5.

All’uopo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dopo il completamento dei lavori della commissione sopra detta, tutta la documentazione raccolta è stata devoluta all’Archivio Centrale dello Stato.

Giustappunto, l’art. 6, prevede che l’insegna metallica in acciaio brunito e smalto con la scritta La Repubblica italiana ricorda e il diploma a firma del Presidente della Repubblica vengono consegnate annualmente con cerimonia collettiva.

L’art. 7, infine, fornisce una serie di norme a carattere finanziario e, in particolare, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si rendano necessarie in ordine all’attuazione delle previsioni contenute nella presente legge e dispone che dall’attuazione degli artt. 4, 5, e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lascia un commento