Intervista al Senatore D’Alfonso

di Erica Bassano

D. Per quale motivo durante la sua Presidenza Regionale ha atteso il quarto anno (2018) per emanare la legge regionale che ha definito il percorso da seguire per la Nuova Pescara avendo l’opportunità di seguire da Presidente regionale tutto il processo e per permettere il godimento dei vantaggi economici previsti dalle norme allora vigenti?

R. I progetti di legge per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara, formalmente presentati presso il Consiglio regionale, n. 17/2014 e n. 71/2015 (rispettivamente Movimento 5 Stelle e centrodestra) fissavano l’istituzione del Nuovo Comune derivante dalla fusione dal 1° gennaio 2016, nella totale assenza di meccanismi che accompagnassero la nascita del Nuovo Comune prima di tale data.

Le proposte di legge n. 206 e 207/2016 di cui, come Presidente di Regione, sono stato primo firmatario e la legge 26/2018 definitivamente approvata, a differenza delle proposte di legge n. 17/2014 e n. 71/2014 poc’anzi citate, prevedono tutti gli accorgimenti doverosi per questa tipologia di fusione, necessari a conferire il giusto tempo ai Comuni e ai cittadini di organizzarsi a un grande cambiamento.

Eccessivamente rischioso appariva, infatti, pensare a una “classica fusione a freddo” per tre Comuni di medie e grandi dimensioni, che coinvolge una popolazione complessiva di circa 200mila abitanti, ipotizzando che la stessa potesse avvenire in poche settimane o mesi.

Un procedimento di tale ampiezza e complessità non poteva di certo essere portato a efficace compimento a prescindere dalla collaborazione degli enti comunali coinvolti rispetto ai quali, bisogna rammentare, la legislazione regionale incontra, oltretutto, dei limiti di competenza a vantaggio della norma nazionale.

In Italia, inoltre, non vi sono precedenti nella storia repubblicana di fusioni tra comuni di medio-grandi dimensioni come quello della Nuova Pescara, ma i processi di fusione avvenuti o ancora in atto nelle altre regioni riguardano esclusivamente comuni di piccole dimensioni – tranne per la Calabria comunque inferiore per popolazione e in cui non è stata sperimentata una fusione di natura “graduale o differita” – per lo più sotto i cinquemila abitanti, e le stesse normative nazionali sono state pensate, anche relativamente alla tempistica e alle procedure, per le fusioni dei piccoli comuni e non certo per comuni delle dimensioni dei tre coinvolti dal referendum abruzzese.

I progetti di legge n. 206 (poi scelto come testo base) e n. 207 a mia firma prevedono meccanismi volti a prevenire la nascita di conflittualità derivanti dalla fusione, anticipando le fasi attuative prima della data fissata per la costituzione della Nuova Pescara. In particolare i due p.d.l. consacrano una fusione “graduale e differita” in relazione all’esercizio congiunto di funzioni e di erogazione condivisa dei servizi da parte dei tre Comuni coinvolti.

Nei p.d.l. n. 206 e 207 del 2016 vengono individuati con estrema precisione soggetti, competenze e tempi. Il cronoprogramma delineato (ripreso nel testo poi definitivamente approvato) appare fortemente dettagliato, così come chiare risultano le responsabilità per l’attuazione dello stesso, considerando, soprattutto, il prevalente interesse generale alla continuità nell’esercizio delle funzioni amministrative fondamentali dei Comuni e nell’erogazione, efficace ed efficiente, dei servizi alla cittadinanza.

Tra le altre misure, va evidenziata la previsione di un Programma per la fusione che si configura, anche nella legge poi definitivamente approvata, quale unico atto sottoposto all’approvazione vincolante dei tre consigli comunali, oltre allo Statuto, poiché contente una forte cessione di competenze in alcuni settori strategici di intervento, dall’urbanistica alla mobilità, dalla promozione turistica alle grandi infrastrutture.

In definitiva, il caso dell’istituzione del Comune di Nuova Pescara è un unicum a livello nazionale e la gradualità ha rappresentato pertanto, uno dei principali tratti distintivi di questo razionale processo di fusione.

È stato necessario il giusto tempo anche per l’approvazione definitiva della legge – conseguente a un continuo lavoro di ascolto delle amministrazioni coinvolte, a numerose audizioni presso la Prima Commissione Consiliare competente in materia e al supporto di un gruppo di lavoro all’uopo costituito e composto anche da accademici – che rappresenta un vero e proprio laboratorio giuridico sperimentale.

D. Di recente ha proposto il commissariamento dei Comuni per rispettare il termine del 01/01/23 per la nascita della Nuova Pescara, ciò non è in contraddizione con le sue argomentazioni dopo il referendum relative alla gonfiezza della Nuova Pescara e delle relative insidie? Non sono più valide quelle preoccupazioni?

R. Le mie argomentazioni critiche appena conseguenti al referendum sono ancora valide ed erano riferite a chi vedeva la Nuova Pescara esclusivamente come opportunità economica o quale strumento indiretto per il risparmio dei costi della politica. Non sono queste le motivazioni che fanno della Nuova Pescara una vera opportunità.

Il commissariamento potrebbe laicamente dare una spinta all’attuazione della fusione poiché permangono resistenze delle amministrazioni coinvolte che di fatto rallentano il processo, ed è oltretutto previsto sia dalla normativa nazionale che da quella regionale.

D. In riferimento alla sua dichiarazione sul commissariamento che percorso formale immagina?

R. Il percorso è quello già delineato dalla normativa, in particolare, dalla legge regionale n. 26/218, art. 9 rubricato (Intervento sostitutivo regionale).

È infatti previsto dalla norma regionale che, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del d.lgs. 267/2000, decorsi inutilmente i termini – previsti dalla legge stessa – assegnati ai Comuni coinvolti nel processo di fusione per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni, nomina un commissario ad acta che provvede entro i successivi 30 giorni agli adempimenti previsti, comunque assicurando l’adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti.

D. Se gli stakeholder volessero formalmente ricorrere agli enti per far rispettare la Legge Regionale quali i suoi suggerimenti?

R. Il suggerimento è quello di focalizzare l’attenzione, come peraltro Associazioni nate sul territorio stanno già facendo, sulle opportunità perse, in termini di grandezza (non esclusivamente economica o territoriale) derivante dalla nuova città.

È essenziale focalizzare l’attenzione sul rispetto della volontà espressa dalle popolazioni interessate con il referendum e sull’importanza di uno strumento come il Nuovo Statuto che rappresenta la carta fondamentale dei diritti dei nuovi cittadini, tutto ancora da scrivere anche con un processo di ascolto che parta proprio dal basso.

La Nuova Pescara è già un fatto, bisogna prenderne atto.

D. Presidente, non ritiene che il rifiuto di una parte della classe politica locale al progetto Nuova Pescara sia legato alla preoccupazione per la propria inadeguatezza a gestire un ente più grande e complesso?

R. Credo che le resistenze degli amministratori trovino principalmente motivazione nel timore della perdita della originaria identità dei territori che amministrano, ignorando di fatto il ruolo essenziale del Nuovo Statuto di cui ancora non abbiamo notizia.

Nella legge 56/2014 (commi 116 e seguenti), in primo luogo, si stabilisce che nei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, lo statuto del nuovo comune possa prevedere “forme particolari di collegamento” tra l’ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari. Una misura accelerativa del procedimento di adozione dello statuto prevede che i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione possono, anche prima dell’istituzione del nuovo ente, definirne lo statuto, che deve essere approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali.

Inoltre, si prevede che sia lo statuto del Nuovo Comune, e non più la legge regionale che lo istituisce, a contenere misure adeguate ad assicurare alle comunità dei Comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Bisogna ora superare la logica del campanilismo in favore di una visione del futuro.

D. Presidente, non le verrebbe voglia di essere il primo Sindaco?

R. Vorrei essere elettore riconosciuto del primo Sindaco della Nuova Pescara, concepita e amministrata come Città Adriatica ambiziosa, progettualmente dotata, capace di collocazione turistica, economica, infrastrutturale e, soprattutto, immaginabile e desiderabile a migliaia di chilometri di distanza.

Sono disposto a svolgere ruoli per questa nuova Città Adriatica? Sì.

A quale livello? Pronto a dare i miei 110 anni di vita e di esperienza a favore del primo Sindaco che verrà scelto da una comunità di duecentomila persone esigenti.

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