Green pass: adempimenti del datore di lavoro tra verifica e trattamento dei dati

di Damocle Garzarelli (Consulente del Lavoro)

Da mesi, ormai, il green pass è tema dibattuto destinato a riconfermarsi tema caldo anche nell’ultimo trimestre del 2021. Non si sono ancora placate le rimostranze a seguito dell’introduzione dell’obbligo di verifica del certificato verde sui luoghi di lavoro (che ha provocato l’ignobile assalto alla sede nazionale della C.G.I.L. in Roma) per cui i lavoratori sono chiamati a possederlo ed esibirlo su richiesta ai fini dell’acceso al proprio luogo di lavoro.

La situazione, poi, sembra destinata a complicarsi a seguito del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, in vigore dal giorno successivo, che introduce il Super green pass e prevede l’obbligo vaccinale per talune categorie di lavoratori operanti, a titolo esemplificativo, in ambito sanitario e scolastico.

La norma di riferimento

Il D.L. n. 52/2021, in vigore dallo scorso 24 aprile e convertito con la l. n. 87/2021, ha introdotto le certificazioni verdi Covid-19 all’art. 9 definendole “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”.

Tale decreto è stato più volte modificato da vari provvedimenti susseguitisi nel corso dei mesi quali, ad esempio, il D.L. n. 105/2021 che ha introdotto l’impego del Green pass per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (introducendo l’art. 9 bis al D.L. n. 52/2021), prevedendo casi tassativi di verifica (quali servizi di ristorazione, musei, sagre, palestre etc.) le cui modalità venivamo rimesse al D.P.C.M. 17 giugno 2021, e il D.L. n. 111/2021 che ha introdotto l’impiego della certificazione verde Covid-19 sui mezzi di trasporto e in ambito scolastico e universitario.

Green pass sul posto di lavoro

Se per alcune categorie di lavoratori l’obbligo di verifica era già previsto, come per il personale sanitario e scolastico, è stato il D.L. n. 127/2021 a prevedere, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di verifica della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori privati e pubblici. Tale provvedimento ha introdotto gli artt. 9 quinquies, sexies e septies, rispettivamente in ambito pubblico, giudiziario e privato, al D.L. n. 52/2021 prevedendo una serie di attività a carico del datore di lavoro.

Questi, infatti, ha dovuto individuare, entro tale data, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Oggetto delle verifiche, oltre ai diretti dipendenti del datore di lavoro, anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Modalità di verifica

Quanto alle modalità di verifica, il D.L. 52/2021, all’art. 9, comma 10, rimanda al D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato recentemente dal D.P.C.M. 12 ottobre dello stesso anno. In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, di quest’ultimo, mediante lettura del codice a barre dimensionale tramite l’app VerificaC-19, nonché mediante ulteriori modalità automatizzate descritte nell’allegato H che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate).

Tali strumenti sono:

– pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK) rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;

– un’interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;

– una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;

– una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.

La verifica del green pass, ai sensi dell’art. 13, comma 5, non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, eccetto il caso introdotto dal D.L. n. 139/2021 (decreto Capienze), il quale prevede l’onere per il lavoratore, previa richiesta da parte del datore di lavoro, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di rendere comunicazione in merito al mancato possesso o se privo della certificazione verde Covid-19.

Legge di conversione e segnalazione del garante per la protezione dei dati personali

La l. n. 165/2021 ha convertito il D.L. n. 127/2021 introducendo alcune modifiche. Tra esse spicca la previsione che consente al lavoratore, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 venendo esonerato, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte del datore di lavoro.

Tale introduzione ha avuto come conseguenza una segnalazione a Parlamento e Governo da parte del Garante privacy che, per il momento, resta disattesa. Per l’autorità la previsione violerebbe il Regolamento UE 2021/953 il quale dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati (…)” ed è da ritenersi in contrasto con la previsione per cui i dati relativi allo stato di salute del dipendente non possono essere trattati dal datore di lavoro ma solo dal medico competente.

Adempimenti privacy

Lato privacy, il datore di lavoro deve implementare una serie di adempimenti per trattare i dati personali, derivanti dalla verifica del green pass, in maniera conforme al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

In particolare, dovrà:

– predisporre un’informativa da rendere ai soggetti verificati;

– aggiornare il registro delle attività di trattamento;

– predisporre un’autorizzazione al trattamento per i soggetti incaricati alla verifica;

– predisporre una nomina a responsabile del trattamento, nel caso in cui la verifica sia demandata a un soggetto esterno;

– valutare, per i casi che lo consentono, il termine di conservazione dei dati personali dei soggetti verificati.

La normativa diventa sempre più complessa, e la strada per definire la questione, ancora lunga e tortuosa.

Lascia un commento