La disciplina della legittima difesa alla luce della legge n. 36 del 2019 (prima parte)

del dott. Dario Antonacci (Giurista e Cultore della Materia in Diritto Notarile nell’Università degli Studi di Bologna) – Giugno 2019

 

Con l’approvazione della legge del 26 aprile 2019 n. 36, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 3 maggio 2019, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, il legislatore, a distanza di oltre tredici anni dall’ultima modifica apportata all’istituto della difesa legittima, è intervenuto nuovamente al fine di regolare l’esimente disciplinata ai sensi dell’art. 52, codice penale.

La riforma sopra menzionata, tuttavia, non solo investe l’istituto della difesa legittima, bensì coinvolge ulteriori articoli del codice penale e, nello specifico, l’istituto dell’eccesso colposo, ex art. 55, unitamente all’art. 165, relativi alla parte generale del codice dedicato alla disciplina “del reato”, nonché determinate figure delittuose quali la violazione di domicilio, ex art. 614, il furto in abitazione e furto con strappo, ex art. 624-bis e la rapina, ex art. 628. Oltre ad apportare rilevanti modifiche al codice penale, la legge n. 36 del 2019, con i suoi nove articoli, ha ridefinito anche l’art. 2044, cod. civ., il D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” e l’art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che regolamenta la formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

Preliminarmente, pare doveroso sottolineare come il legislatore, con l’intervento di modifica apportato all’istituto della difesa legittima risalente al 2006 e, nello specifico, l’art. 1, della legge del 13 febbraio 2006, n. 59, recante “Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”, abbia inteso, introducendo il secondo e il terzo comma della norma penale in oggetto, disciplinare la cosiddetta legittima difesa domiciliare. Ed invero, l’intervento normativo del 2006, testé menzionato, contrariamente rispetto alla riforma del 2019, non modificava i requisiti tipici richiesti ai fini della configurabilità della esimente della difesa legittima, ma ampliava i casi, in riferimento ai quali era possibile applicare la causa di giustificazione in analisi, nell’eventualità che un determinato soggetto si fosse introdotto nell’abitazione altrui senza il necessario consenso dell’avente diritto. All’uopo, prima dell’entrata in vigore della legge n. 36 del 2019, i requisiti tipici richiesti ai fini della configurabilità dell’esimente della difesa legittima erano costituiti dalla necessità di difendere un diritto, dall’attualità del pericolo dell’offesa ingiusta e dalla proporzionalità tra difesa e offesa.

Fermi restando, dunque, gli aspetti introduttivi sopra rassegnati, occorre ora porre l’attenzione sull’istituto della difesa legittima, così come disciplinata ai sensi dell’art. 52, codice penale, alla luce dell’approvazione del testo normativo della legge n. 36 del 2019.

La legittima difesa rientra a pieno titolo nel novero delle cause di giustificazione, ove per tali cause bisogna intendere tutti quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, in virtù della normativa penale, sarebbero da considerarsi condotte aventi rilevanza penale e, conseguentemente, da sanzionare. In altre parole, le cause di giustificazione, rappresentano l’esimente, ossia la scusante, di una condotta posta in essere che, in assenza di una delle cause di giustificazione medesime, il legislatore qualificherebbe come penalmente rilevante. Orbene, nell’alveo delle cause di giustificazione, oltre la difesa legittima, ex art. 52, codice penale, rientrano anche il consenso dell’avente diritto, ex art. 50, codice penale, l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, ex art. 51, codice penale, l’uso legittimo delle armi, ex art. 53, codice penale e lo stato di necessità, ex art. 54, codice penale.

Il legislatore mediante la previsione dell’art. 52, codice penale, generalmente ha voluto escludere la punibilità di quelle condotte azionate da soggetti che si vedono costretti per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo di un’offesa ingiusta. Come detto, per contro, la riforma del 2006, aggiungendo i commi secondo e terzo, dell’art. 52, codice penale, ha introdotto lo speciale regime della difesa legittima domiciliare.

Al pari della riforma del 2006, anche la novella in argomento si applica con esclusivo riguardo alla legittima difesa nel domicilio. In tal senso, per domicilio bisogna considerarsi tanto le abitazioni quanto gli altri luoghi di privata dimora, compresi quelli ove vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali, ex comma terzo, art. 52, codice penale. Pertanto, in questa sede occorre ribadire che, per ciò che concerne le ipotesi non riguardanti la difesa legittima domiciliare, i requisiti e quindi i presupposti restano i medesimi che originariamente delineavano l’applicazione dell’istituto della scriminante disciplinata ai sensi dell’art. 52, codice penale, vale a dire la necessità di difendere un diritto, l’attualità del pericolo dell’offesa ingiusta e la proporzionalità tra difesa e offesa.

Precisato, dunque, che la riforma in analisi riguarda esclusivamente la legittima difesa domiciliare, occorre ora porre l’attenzione sugli elementi di novità apportati dalla legge n. 36 del 2019.

Ed invero, l’art. 1, lett. a, della norma da ultima menzionata, dispone l’inserimento della parola “sempre” dopo la parola “sussiste” presente all’interno del comma secondo dell’art. 52, codice penale. La previsione in parola è volta a determinare la sussistenza permanente del rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa, delineando, così, una presunzione in ordine al principio di proporzionalità medesimo.

Sebbene per domicilio si sia soliti intendere l’abitazione o altro luogo di privata dimora, la lett. b, art. 1, della legge n. 36 del 2019, equipara l’estensione del concetto di legittima difesa domiciliare anche ai casi in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, confermando, difatti, quanto sancito dalla riforma intervenuta nel 2006.

Unitamente a ciò, giova segnalare che l’aspetto più rilevante della riforma della difesa legittima è indubbiamente rappresentato dalla lett. c, art. 1 della norma di cui in epigrafe. Infatti, il legislatore ha disposto la previsione del comma quarto, da aggiungersi all’art. 52, codice penale. La detta previsione sancisce che, nei casi ove i fatti si verifichino all’interno di un’abitazione, di altro luogo di privata dimora o all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, il soggetto che compie determinati atti al fine di respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone, agisce sempre in stato di legittima difesa.

Alla luce di quanto appena sopra affermato, si appalesa un’ulteriore presunzione posta in essere dal legislatore, consistente nella circostanza che la difesa domiciliare è da qualificarsi come legittima in tutti i casi ove l’aggressore agisca con “violenza” o con “minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”, cosicché l’organo giudicante, in sede processuale, dovrà limitarsi ad accertare esclusivamente che il fatto si sia effettivamente verificato.

Lascia un commento