Ora o mai più

Ora o mai più

di Gianfranco Costantini

Il consigliere Gabriele Di Stefano trafigge per la seconda volta il piano regolatore di Montesilvano affermando: “Basta con le mostruosità edilizie ai piedi del Colle .. Questa è l’ultima occasione che l’Amministrazione ha per lasciare una nota positiva sul futuro edilizio della città”.

Il consigliere comunale protocollando il 21 gennaio 2019 una richiesta formale di interpretazione autentica delle norme che disciplinano le ristrutturazioni nel comparto B3, indirizzata al sindaco Francesco Maragno e al dirigente del settore urbanistica Valeriano Mergiotti, ha offerto su un piatto d’argento all’Amministrazione l’opportunità di ridurre le interpretazioni.

È noto infatti che appena dopo il calcio e il pettegolezzo, lo sport più diffuso a Montesilvano è l’interpretazione delle norme edilizie. Esse per anni sono state le galline dalle uova d’oro e attraverso una generosa applicazione hanno offerto, e offrono anche ora, possibilità edificatorie impensabili già solo nei comuni limitrofi. Ma per scoprire quali sono i punti oggetto di richiesta pubblichiamo di seguito integralmente la richiesta che il Di Stefano ci ha consegnato al grido di “Ora o mai più!”.

 

Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica relativa all’art. 37 NTA PRG 2001 (Sottozone B3)
Nella modifica dell’articolo 37 delle NTA del PRG di Montesilvano, che riguarda la sottozona B3, bisogna tener presente che:
(a) essa, sottozona B3, (come tutte le altre sottozone B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9,) ricade sotto le prescrizioni del D.M. 1444/1968, che all’Art. 8 (Limite di altezze degli edifici), prescrive in maniera inderogabile per l’altezza degli edifici in zone B,
“l’altezza massima dei nuovi edifici non può̀ superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche …”
(b) Pertanto, è illegittima la parte dell’art. 37 che afferma, al comma 2 che “l’altezza non potrà̀ superare le altezze previste per il quadrante urbanistico di appartenenza”.
(c) È di palmare evidenza che il piano particolareggiato, con previsioni planovolumetriche, di cui parla il D.M. 1444/68, è di competenza del Consiglio Comunale (e non della Giunta Comunale), come prescritto all’art. 20, dalla Legge urbanistica regionale dell’Abruzzo, L.R. 18/1983
(d) Nel modificare il contenuto dell’art. 37 NTA, va prima compreso il significato originario della norma e la sua logica, per non travisarne i contenuti e la ratio.
La norma, all’interno del suo articolato, identifica 5 diverse modalità̀ di interventi edilizi diretti, progressivamente più̀ importanti nelle modifiche di un edificio esistente, facendo riferimento a:
1. interventi di manutenzione;
2. ristrutturazioni di edifici esistenti;
3. completamenti di edifici esistenti;
4. nuove costruzioni;
5. demolizioni e riedificazioni.

(e) È evidente che al punto 2 per ristrutturazione si intende un cambiamento di un corpo edilizio – più importante di una manutenzione e meno di un completamento – che si ottiene spostando, cambiando, usando diversamente l’involucro esistente, ma che opera sull’esistente, senza cambiarne la struttura o la sagoma (inquadramento aereo fotogrammetrico del fabbricato). Dunque non si potrebbe parlare di demolizione e ricostruzione, perché è trattata puntualmente nel punto 5.
(f) È evidente ancora che al punto 3 per completamento di edifici esistenti si intende una modifica del costruito, parziale e minore rispetto all’edificato esistente, tanto da “completarlo”, ma sicuramente non da espanderlo o ampliarlo in maniera preponderante tanto da cambiarne i connotati.
È chiaro che non si può̀ intendere per “completamento” lo stravolgimento di una casetta di pochi metri quadri, trasformandola in un palazzo di molti appartamenti, perché̀ quello sarebbe un nuovo edificio (contemplato ai punti 4 o 5).

Ritiene dunque il sig. Sindaco che sia questa appena enunciata l’interpretazione legittima della norma che potrebbe evitare le mostruosità̀ edilizie e urbanistiche che abbiamo visto nelle varie zone B3? Se sì, ritiene opportuno far recepire agli uffici di Urbanistica tale nuovo indirizzo amministrativo? Oppure ritiene di fornire Lei una diversa interpretazione con la quale si determini la fine delle esagerazioni edilizie che molti reputano fuori legge e che certamente hanno deturpato la nostra città?

Gabriele Di Stefano (Consigliere Comunale del Gruppo Misto di Montesilvano)

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