Accesso agli atti   Vs  Accesso civico generalizzato

Accesso agli atti   Vs  Accesso civico generalizzato
di G. Di Giampietro, digiampietro@webstrade.it

  1. Poiché il tema della trasparenza, della partecipazione dei cittadini, del coinvolgimento degli stakeholder (detentori di interessi) nel processo decisionale della cosa pubblica sta diventando un valore sempre più affermato e riconosciuto dalla legislazione italiana ed europea, facciamo alcune riflessioni sul diritto di conoscere gli atti della pubblica amministrazione, per difendere i propri interessi e quelli della comunità: l’accesso agli atti (o accesso documentale) e l’accesso civico. 
  2. Ci sono interpretazioni differenti sulla diversità ed estensioni normative della Legge sul diritto all’accesso agli atti garantito dalla L. 241-1990, e sull’accesso civico generalizzato ex D.Lgs 33-2013. Il primo (L. 241-1990) garantisce l’accesso ai soggetti che abbiano un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (Si parla di diritto soggettivo della persona alla tutela dei propri interessi). Ad esempio, il confinante può chiedere di visionare un permesso di costruire appena rilasciato al vicino. Il suo limite però è quello di essere riservato a chi è direttamente coinvolto dall’atto.
  3. Il secondo fa riferimento a un interesse generalizzato della collettività, ad un “diritto ad una buona amministrazione”, a “forme diffuse di controllo” sul funzionamento delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, alla prevenzione e contrasto della corruzione. Si parla di interesse legittimo della collettività, generalizzato e incondizionato, garantito dal D.Lgs 33-2013. Il D.Lgs 33-2013 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A., introducendo il cosiddetto diritto di accesso civico, in caso di omessa pubblicazione di dati, di cui sia resa obbligatoria la divulgazione (Oltre 260 obblighi di pubblicazione di dati e documenti specificatamente indicati nel decreto).
  4. Secondo la Sentenza del Consiglio di Stato sez. 6, n. 5515, del 20-11-2013, le nuove disposizioni sull’accesso dettate dal D.Lgs 33-2013 “non (erano) ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 241-1990“.  Ma si tratta di un’interpretazione ormai superata dal decreto Madia D.Lgs 97-2016, di modifica del D.Lgs 33-2013, che ha specificato il criterio dell’ “accesso civico generalizzato“. Tale interpretazione è stata confermata nella circolare Min. P.A. 2/2017.
  5. L’interpretazione del Cds 5515/2013 era limitativa dell’applicabilità dell’accesso civico, riservato solo ai dati e documenti espressamente indicati dal decreto stesso (atti normativi, organizzazione della P.A., incarichi, collaborazioni, personale, performance e premialità, provvedimenti adottati, contributi, sovvenzioni, soggetti beneficiari, bilanci e risultati, patrimonio, controlli e valutazioni sulle attività, carta dei servizi, tempi modalità di prestazione dei servizi, opere pubbliche, pianificazione del territorio, dati ambientali, funzionamento delle strutture sanitarie, interventi di emergenza) per un totale di oltre 260 obblighi, in realtà essi non esauriscono il campo di applicazione dell’accesso civico. Infatti l’Art 5, comma 2, del D.Lgs 33-2013 (così come integrato dal D.Lgs 97-2016) parla del diritto di accesso civico anche per dati e informazioni “ulteriori” rispetto a quelle obbligatorie.

Art. 5 comma 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al  dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis“.

  1. Il senso dell’Art. 5 comma 2, estende il campo di applicazione dell’accesso civico alle forme diffuse di controllo della pubblica amministrazione e alla partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico. La sentenza CdS sez.6 n. 5515/2013, al contrario ne dava un’interpretazione più restrittiva ai soli dati di cui è obbligatoria la pubblicazione, rimandando all’accesso ordinario agli atti ex L. 241-1990 per tutte le altre forme di accesso, ma che ha i suoi limiti in un “interesse diretto, concreto e attuale” all’accesso. Del solo confinante, per capirci. Ma allora a chi sarebbe affidata la tutela di interessi collettivi, ampi e generalizzati della comunità, se fosse priva del più ampio diritto di accesso agli atti?.
  2. Anche nei confronti del comune di Montesilvano è in atto un contenzioso legale sul diritto di accesso civico generalizzato per la conoscenza di pratiche edilizie rilasciate con dubbi di legittimità. Ne riparleremo.

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