La Commissione Pari Opportunità abruzzese (parte prima)

di AnnaMaria Paladini

 

Con la Legge Regionale n.41 del 1988 viene istituita, per la prima volta in Abruzzo, presso la Giunta Regionale, la Commissione Pari Opportunità che nel 1990 ha iniziato a operare nel territorio regionale con il fine di promuovere la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomo e donna.

Negli anni intercorsi, la L.R.41/88 è stata più volte aggiornata e attualmente è in vigore la L.R. 26/2012 che definisce le finalità della Commissione nell’art.1 (Istituzione e finalità):

  1. La Regione Abruzzo, in conformità al principio di parità stabilito dall’articolo 3 della Costituzione ed in attuazione dell’articolo 81 dello Statuto, istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, di seguito denominata Commissione, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.
  2. La Commissione opera in piena autonomia per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (età, razza, origine etnica, disabilità e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell’educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell’accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.

Ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge Regionale, la Commissione è composta da n. 12 componenti scelti dal Consiglio Regionale da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l’elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titolo o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione dei settori di attinenza della legge sopracitata, e da una componete di diritto, nella persona della Consigliera regionale di parità.

Dal 2013 è insediata la Commissione presieduta da Gemma Andreini e composta da Rosaria Nelli (vicepresidente), Mariangela Amiconi, Paola Bellisari, Francesca Cermignani, Monica Di Pillo, Patrizia Di Primio, Giancarla Galli, Valentina Mancini, Sabrina Saccomandi, Olga Salvatore, Laura Tinari e Alessandra Genco (Consigliera regionale di parità).

I compiti della Commissione sono definiti dall’art.2 della Legge Regionale:

La Commissione opera per integrare il punto di vista di genere nelle politiche di governo, valutare l’impatto equitativo di genere delle politiche regionali, perseguire l’acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione formale e sostanziale nei confronti delle donne.

In particolare:

  1. a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge attinenti alle materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione generale e di settore della Regione;
  2. b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di nomine e designazioni di competenza del Consiglio al fine di assicurare una significativa presenza femminile nei luoghi decisionali;
  3. e) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui all’art. 1;
  4. d) valuta lo stato di attuazione nella Regione della normativa nazionale regionale ed europea in materia di parità e pari opportunità, e vigila sulla loro applicazione;
  5. e) promuove l’adozione di azioni positive nel lavoro, nella formazione, nell’istruzione, nella cultura, nell’organizzazione dei tempi da parte di soggetti pubblici e privati;
  6. f) promuove forme di collaborazione con le consigliere di parità e con gli organi competenti in materia di politiche per l’impiego, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all’applicazione effettiva delle normative in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
  7. g) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione o violazione di leggi in materia di parità, pari opportunità, molestie sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le consigliere di parità;
  8. h) promuove progetti e interventi volti ad espandere l’accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione di carriera e professionale, a sviluppare l’imprenditorialità femminile;
  9. i) fornisce pareri ai soggetti discriminati e alle loro organizzazioni, al fine di rimuovere le discriminazioni di carattere collettivo, anche proponendo codici di comportamento in accordo con le parti sociali e le Consigliere di parità;
  10. j) favorisce l’informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative concernenti le pari opportunità, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali, a cui può proporre codici di comportamento e iniziative legislative;
  11. k) attua iniziative dirette a promuovere una diversa redistribuzione dei carichi e delle responsabilità familiari;
  12. l) svolge e promuove indagini e ricerche sui temi di cui alla presente legge, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni, e partecipa altresì tramite le proprie rappresentanti ad iniziative attinenti;
  13. m) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, anche diffondendo informazioni attraverso mezzi propri;
  14. n) collabora e sostiene iniziative assunte da associazioni di donne, nell’ambito delle proprie finalità;
  15. o) svolge iniziative di valorizzazione della presenza femminile in campo artistico, culturale, storico;
  16. p) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all’art. 1.

 

(..continua..)

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