Centri SPRAR

Primo Piano

Centri SPRAR

di Serena Fugazzi

Nella gestione dei richiedenti asilo il Comune di Montesilvano ha finalmente deciso di passare dal sistema emergenziale dei Cas al sistema organizzato degli Sprar con l’emanazione di diversi bandi che suggeriscono un’ apertura ormai prossima.
Il sistema SPRAR prevede l’accoglienza di un numero ridotto di richiedenti e titolari di protezione internazionale, e una maggiore attenzione alla loro integrazione sociale ed economica attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia.

Ma cos’è uno SPRAR ?

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è una rete composta da enti locali e realtà del terzo settore diffusa su tutto il territorio nazionale che accede ai contributi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (Fnpsa).

Nei centri SPRAR i beneficiari vengono ospitati in piccole strutture o in appartamenti, ricevono assistenza sanitaria e vengono coinvolti  in percorsi individuali e personalizzati: sono previste attività per facilitare l’apprendimento dell’italiano e l’istruzione degli adulti, l’iscrizione a scuola dei minori in età dell’obbligo scolastico, nonché ulteriori interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status. Un accompagnamento che può durare fino a 6 mesi dopo la risposta delle Commissioni Territoriali alle richieste d’asilo, eventualmente prorogabili. Il tutto sotto la supervisione dei Comuni.

Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale , intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di

ricevere assistenza (in questi termini si parla di “accoglienza emancipante”). Diventa, pertanto, essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non devono essere meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e di inclusione sociale.

In questo senso esso rappresenta una punta di “eccellenza” del complessivo sistema istituzionale di accoglienza dei richiedenti asilo, purtroppo destinato ad accogliere soltanto una minima parte dei soggetti ai quali esso teoricamente si rivolge.

Chi accede agli SPRAR?

Negli SPRAR accedono persone richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Le forme di protezione sono molteplici:

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d’origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.

RIFUGIATI

Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che “(…) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(…)”.Questa definizione viene enunciata dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell’ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare – pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato – viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall’art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007.

PROTEZIONE UMANITARIA

La protezione umanitaria riguarda le persone con gravi problemi di salute o provenienti da Paesi afflitti da catastrofi naturali, per le quali è impossibile procedere a un rimpatrio. Pur non riconoscendo loro lo status di rifugiato, né rilevando elementi che consentano di attribuire la protezione sussidiaria, si prende atto che un rinvio nel Paese di origine o in un Paese terzo comporterebbe la perdita delle opportunità di cura e di presa in carico che, invece, sono garantite in Italia. In tali casi, rilevando gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale decide di riconoscere la protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998).

 

Serena Fugazzi

Psicologa presso quattro centri SPRAR nel Sud delle Marche gestiti dal GUS – Gruppo Umana Solidarietà.